Revoca del commissario liquidatore per inadempimento dei doveri informativi (TAR Emilia-Romagna n. 845 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative, l’obbligo del commissario liquidatore di presentare all’Autorità di vigilanza le relazioni semestrali previste dall’art. 205 L.F. permane fino all’effettiva conclusione della procedura, che presuppone il deposito del piano finale di riparto ai sensi dell’art. 213 L.F.. Le precedenti valutazioni positive dell’Autorità non esonerano il commissario dal puntuale adempimento dei doveri informativi quando questa richieda le relazioni mancanti. La revoca dell’incarico, fondata sulla compromissione del rapporto fiduciario per la mancata trasmissione della documentazione richiesta, non è sproporzionata quando costituisce l’unico strumento per superare la carenza informativa. Il mancato recepimento delle controdeduzioni del commissario non integra violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 se il provvedimento dà conto delle ragioni del loro rigetto.
Il Fatto
Una professionista, nominata commissario liquidatore di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 2009, veniva diffidata dall’Autorità di vigilanza a trasmettere le relazioni semestrali ex art. 205 L.F. relative al periodo compreso tra il secondo semestre 2019 e il secondo semestre 2022, rimaste inevase.
Dopo l’avvio del procedimento di revoca e l’audizione dell’interessata, il Ministero revocava l’incarico per la mancata trasmissione delle relazioni richieste e per la compromissione del rapporto fiduciario. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo travisamento dei fatti, contraddittorietà con i precedenti atti favorevoli dell’Amministrazione e violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990, sostenendo che la procedura fosse di fatto chiusa dal dicembre 2019.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente chiarito che, nello scrutinio di legittimità del provvedimento, rileva esclusivamente la documentazione prodotta in sede procedimentale, non quella depositata in giudizio. La scarsità delle relazioni semestrali risultava comunque confermata dalle note ministeriali e non smentita dalle controdeduzioni della ricorrente.
Quanto alla dedotta chiusura della procedura, il Collegio ha osservato che l’obbligo informativo ex art. 205 L.F. permane fino all’effettiva conclusione della liquidazione, che presuppone il deposito del piano finale di riparto ai sensi dell’art. 213 L.F.. La revoca trovava quindi fondamento nella carenza informativa e nell’indisponibilità del commissario a superarla.
Il Tribunale ha inoltre escluso la contraddittorietà con i precedenti atti favorevoli dell’Amministrazione, rilevando che le eventuali approvazioni non esonerano il commissario dal puntuale adempimento dei doveri informativi quando l’Autorità richieda le relazioni mancanti. La revoca è stata ritenuta proporzionata, in quanto costituisce l’unico strumento per superare la carenza di informazioni della vigilanza.
Infine, il Collegio ha rigettato la censura di violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 osservando che l’Amministrazione aveva valutato le controdeduzioni e la documentazione allegata, oltre ad aver disposto l’audizione dell’interessata. Il mancato recepimento dei rilievi non integra la violazione, posto che il provvedimento impugnato dà conto delle ragioni che non hanno consentito di accogliere le osservazioni. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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