Ferie docenti, inderogabile il regime legale sui permessi personali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3415 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di fruizione delle ferie del personale docente dettato dall’art. 1, comma 54, l. n. 228/2012 è inderogabile ai sensi del successivo comma 56, che impone la disapplicazione delle clausole dei contratti collettivi difformi. Le giornate di ferie per motivi personali e familiari previste dall’art. 15, comma 2, CCNL Comparto Scuola 2007 non sono assimilabili ai permessi retribuiti, ma costituiscono ferie in senso stretto, soggette al requisito della sostituibilità del docente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La differenza tra i due istituti è attestata dalla diversa disciplina contrattuale e non viene meno per il fatto che il contratto richieda, per le ferie, condizioni ulteriori rispetto al godimento ordinario. Ne consegue il rigetto della domanda del docente che invocava la clausola contrattuale in deroga alla norma legale.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di ruolo, aveva chiesto al Dirigente Scolastico di fruire di ferie per motivi personali al fine di partecipare a un’udienza tenutasi presso il Tribunale in una causa di lavoro che lo riguardava. L’istanza era stata rigettata con provvedimento del 23.2.2016. Il docente ha quindi agito in giudizio per la declaratoria di illegittimità di quel provvedimento.

Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 17 maggio 2019, ha confermato la decisione. La Corte territoriale ha ritenuto che il regime delle ferie del personale docente, fissato dall’art. 1, comma 54, l. n. 228/2012, non potesse essere derogato dalle clausole contrattuali, tra cui l’art. 15, comma 2, CCNL Comparto Scuola 2007, e che quest’ultima dovesse essere disapplicata. Il docente ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal solo Ministero.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 54, 55 e 56, l. n. 228/2012 e degli artt. 13 e 15 del CCNL di comparto. Secondo la sua tesi, la disciplina legale delle ferie, resa inderogabile dal comma 56, riguarderebbe le ferie in senso stretto e non le giornate concesse per motivi personali previa autocertificazione, da equipararsi piuttosto ai permessi retribuiti. Su questa base, la deroga alle condizioni di fruizione previste dall’art. 13, comma 9, sarebbe stata ancora ammissibile.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Il giudice di merito ha correttamente escluso l’assimilabilità tra permessi e ferie: la differenza è attestata dalla stessa diversa disciplina contrattuale e non viene meno per il solo fatto che il contratto collettivo, valorizzando in via eccezionale le ragioni della richiesta, abbia previsto condizioni diverse da quelle ordinariamente richieste per il godimento delle ferie durante l’anno scolastico.

La Corte ha poi rilevato che non è contestato che la richiesta riguardasse un giorno di ferie, non un permesso. La domanda restava quindi soggetta al regime dettato inderogabilmente dal comma 54 dell’art. 1, l. n. 228/2012, con conseguente operatività della disapplicazione prevista dal comma 56 rispetto alle clausole contrattuali difformi, compresa quella dell’art. 15, comma 2, CCNL di comparto.

Il ricorso è stato dunque rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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