Licenziamento ritorsivo del sindacalista: onere probatorio e motivo illecito esclusivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6963 del 16.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento del lavoratore sindacalmente attivo, la nullità per motivo illecito ritorsivo richiede la dimostrazione, a carico del lavoratore, che l’intento di rappresaglia legato all’attività sindacale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà datoriale. Non basta allegare l’appartenenza al sindacato o la partecipazione attiva all’attività sindacale: occorre provare il nesso di causalità tra tali circostanze e l’intento di rappresaglia. L’allegazione del carattere ritorsivo del recesso non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare la giusta causa ex art. 5 legge n. 604/1966; ma, ove tale prova sia almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore dimostrare che il motivo addotto è meramente formale, apparente o pretestuoso.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente dal 2016 con mansioni di guardia ai fuochi, rivestiva anche le funzioni di rappresentante sindacale nella RSU aziendale e di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il 25 luglio 2020, al termine dell’orario di lavoro, veniva sorpreso dal personale di vigilanza mentre pescava all’interno dell’area portuale interdetta per ragioni di sicurezza, in violazione del regolamento antiterroristico del porto e delle disposizioni aziendali. La società contestava la condotta, riteneva insufficienti le giustificazioni e procedeva al licenziamento con lettera del 28 agosto 2020.
Il lavoratore impugnava il recesso davanti al Tribunale, deducendo l’insussistenza dei fatti e la nullità per ritorsione legata alla sua attività sindacale, chiedendo reintegrazione e risarcimento. Il Tribunale respingeva le domande, ritenendo il fatto sussistente e gravemente lesivo del vincolo fiduciario in ragione del ruolo rivestito. La Corte d’Appello confermava l’illiceità dei fatti ma, temperando la gravità dell’infrazione, dichiarava estinto il rapporto ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, con condanna della società al pagamento dell’indennità ivi prevista. Il lavoratore ricorreva quindi in Cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di nullità della procura speciale, perché anteriore alla redazione del ricorso. Richiamando le Sezioni Unite n. 2075/2024, la Corte ha ribadito che il requisito della specialità della procura ex artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c. non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto: è sufficiente che la procura sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successivo alla notificazione.
Nel merito, il primo motivo — violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2106 e 2697 c.c. e dell’art. 18, comma 5, legge n. 300/1970 — è stato respinto. La Corte ha ricordato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si configura solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dai poteri officiosi. È invece inammissibile la doglianza che contesti il maggior peso attribuito a una prova rispetto a un’altra, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito.
Sul piano sostanziale, la sentenza impugnata risulta conforme ai principi di legittimità in materia di licenziamento ritorsivo e di onere della prova. Il lavoratore deve dimostrare che l’intento discriminatorio e di rappresaglia ha avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà datoriale. Non è sufficiente la militanza sindacale; occorre il nesso causale tra attività sindacale e intento ritorsivo. La Corte ha richiamato Cass. n. 14816/2005 e Cass. n. 26035/2018, precisando che, ove il datore offra prova almeno apparente della giusta causa, spetta al lavoratore dimostrare che la ragione addotta è formale, apparente o pretestuosa (Cass. n. 17266/2024). Nel caso concreto è stata accertata una condotta illecita estranea all’attività sindacale.
Il secondo motivo — omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. — è stato dichiarato inammissibile: selezione e valutazione delle prove spettano al giudice di merito e il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Il terzo motivo, sulle spese, è stato respinto: il principio di soccombenza impedisce di porre le spese a carico della parte interamente vittoriosa, ma la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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