Deposito telematico dell’opposizione a decreto di liquidazione: irrilevante l’iscrizione nel registro errato (Cass. civ. Sez. II n. 8233 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il deposito telematico del ricorso per opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al momento della ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica certificata. È pertanto irrilevante, e non travolge gli effetti del deposito tempestivo, la successiva iscrizione del ricorso nel registro corretto, quando l’originaria iscrizione nel registro di volontaria giurisdizione abbia comunque assicurato la presa di contatto tra l’opponente e l’ufficio giudiziario, con pieno conseguimento dello scopo del deposito stesso. La mera valenza interna della nuova iscrizione non può pregiudicare la tempestività dell’opposizione.

Il Fatto

Il ricorrente, custode giudiziario, aveva ottenuto dal Tribunale un decreto di liquidazione del proprio compenso, per la somma di euro 2.756,56. Avverso tale decreto proponeva opposizione, depositata in via telematica.

Il Tribunale dichiarava l’opposizione inammissibile perché tardiva, sul rilievo che il ricorso era stato iscritto al registro di volontaria giurisdizione e solo successivamente reiscritto a quello contenzioso civile. Il ricorrente impugna tale ordinanza per cassazione, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione delle norme sul deposito telematico.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Dall’esame degli atti emerge che il ricorso era stato effettivamente depositato in via telematica in data 15 luglio 2021, dunque entro i trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato, avvenuta il 16 giugno 2021. L’iscrizione era stata dapprima effettuata al registro di volontaria giurisdizione e poi, a seguito di una nota del coordinatore della sezione, reiscritta al ruolo corretto in data 22 luglio 2021.

La Corte ritiene che la nuova iscrizione avesse una valenza meramente interna e non potesse travolgere gli effetti dell’originaria iscrizione e del deposito tempestivo del ricorso. Era stata infatti assicurata la presa di contatto tra l’opponente e l’ufficio giudiziario, con pieno conseguimento dello scopo del deposito anche agli effetti della tempestività dell’opposizione.

A sostegno, la Corte richiama il principio già enunciato in fattispecie analoga, secondo cui il deposito telematico del ricorso per opposizione si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia iscritto nel registro di volontaria giurisdizione anziché nel registro contenzioso civile, senza che rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto.

L’ordinanza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata al Tribunale, che esaminerà l’opposizione tempestivamente proposta e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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