Erede che impugna senza provare la qualità di erede: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. II n. 9510 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Chi propone impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio deve fornire la prova della propria qualità successoria, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., poiché la titolarità attiva o passiva della posizione soggettiva dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione. In mancanza di tale allegazione e dimostrazione, salvo riconoscimento avversario o difese incompatibili con la negazione, l’impugnazione è inammissibile. L’erronea dichiarazione di contumacia di una parte non vizia la sentenza se non ha prodotto, in concreto, alcun pregiudizio all’attività difensiva. La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio e non può essere ammessa per esonerare la parte dall’onere probatorio o per svolgere indagini esplorative.

Il Fatto

Con atto notificato nel 2008 la madre di due fratelli conveniva in giudizio l’acquirente di un immobile sito nel centro di Napoli, chiedendo l’annullamento della vendita per incapacità naturale dell’alienante, di cui la compravendita era stata ritenuta consapevole. Il Tribunale rigettava la domanda per difetto di legittimazione attiva dell’attrice e accoglieva la riconvenzionale di rilascio. Un secondo giudizio, promosso dalla stessa acquirente per il rilascio del bene, si concludeva parimenti a favore di quest’ultima.

Riuniti gli appelli, la Corte d’appello di Napoli li rigettava, rilevando il giudicato formatosi sul difetto di legittimazione e l’inammissibilità delle istanze istruttorie. I fratelli, in proprio e quali aventi causa della madre, ricorrevano per cassazione con tre motivi; l’acquirente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dichiara il difetto di legittimazione processuale dei ricorrenti quali aventi causa, perché non è stata data alcuna contezza del titolo di successione. Chi si afferma erede di una parte originaria deve provare la propria qualità ex art. 2697 cod. civ., trattandosi di elemento costitutivo della domanda; la disamina dei motivi resta quindi limitata alla posizione dei ricorrenti in proprio.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per error in procedendo, avendo la Corte territoriale dichiarato la loro contumacia benché costituiti. Il motivo è infondato: l’erronea declaratoria di contumacia non incide sulla regolarità del processo se non provoca un pregiudizio concreto all’attività difensiva, e i ricorrenti non hanno indicato quali argomentazioni innovative sarebbero state trascurate.

Il secondo motivo lamenta l’applicazione del principio di acquiescenza a un capo in realtà impugnato. Anche questa censura è infondata: dagli stessi ricorrenti risulta che la sentenza di primo grado fu appellata solo quanto al mancato accoglimento della domanda di nullità, senza specifica impugnazione del capo sul difetto di legittimazione, così determinandone il passaggio in giudicato.

Il terzo motivo denuncia motivazione omessa sulla richiesta di consulenza medico-legale d’ufficio. La Corte ribadisce che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, ma serve a coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti. Essa non può supplire alla deficienza delle allegazioni o delle offerte di prova, né compiere indagini esplorative: nel caso concreto avrebbe al più potuto accertare lo stato psichico dell’alienante, non già la circonvenzione d’incapace, che dipende da elementi fattuali e di contesto.

Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso degli aventi causa, il rigetto del ricorso proposto in proprio e la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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