Estraneità alla mafia come prerequisito immanente per il Fondo vittime reati mafiosi (Cass. civ. Sez. III n. 18360 del 05.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di elargizioni in favore delle vittime di reati di tipo mafioso, il requisito dell’estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali costituisce elemento costitutivo originario della fattispecie legale che dà diritto all’accesso al Fondo di rotazione istituito dalla legge n. 512 del 1999, quale prerequisito tassativo di meritevolezza in funzione dello scopo di sostegno alle vittime della mafia e di contrasto ai fenomeni d’infiltrazione mafiosa. Ne deriva che l’art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 122 del 2016 non ha efficacia innovativa, essendo norma meramente ricognitiva di un connotato intrinseco alla fattispecie. Sotto il profilo sostanziale, il requisito — da intendersi non come mera condizione di incensuratezza, ma in positivo come condotta di vita antitetica al codice delle organizzazioni malavitose — deve essere provato dal richiedente, sicché in difetto di tale dimostrazione la domanda va rigettata. L’espressione «istanze non ancora definite» di cui all’art. 15, comma 3, della legge n. 122 del 2016 sottintende un contenzioso giurisdizionale non ancora approdato al giudicato, non potendo ritenersi definita l’istanza oggetto di sola decisione amministrativa.
Il Fatto
Gli eredi di una donna deceduta, la quale era stata familiare di due vittime di omicidi di stampo mafioso, convennero in giudizio il Ministero dell’interno davanti al Tribunale di Catania per ottenere l’accesso al Fondo di rotazione previsto dalla legge n. 512 del 1999, in forza di una condanna risarcitoria già pronunciata in loro favore. L’istanza amministrativa era stata accolta quanto all’omicidio del padre della donna, ma respinta in relazione a quello del fratello, poiché dagli accertamenti era emerso che quest’ultimo era stato ucciso per aver contravvenuto agli ordini dei clan.
Il Tribunale accolse la domanda, riconoscendo il diritto all’accesso anche per la seconda vittima. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 28 gennaio 2021, riformò integralmente la pronuncia e rigettò la domanda, sul rilievo che i richiedenti non avevano provato l’estraneità del congiunto agli ambienti malavitosi e che la modifica introdotta dalla legge n. 122 del 2016 era applicabile alle istanze non ancora definite, non essendo intervenuto il giudicato. Contro tale decisione gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, che investono l’onere della prova. Il Collegio ricorda che la legge può addossare a una parte la prova di un fatto negativo e che, in tal caso, essa può essere fornita mediante dimostrazione di un fatto costitutivo contrario o per presunzioni. Nella materia specifica, la Corte costituzionale n. 122 del 2024 ha affermato che è immanente nel sistema la necessità di una verifica rigorosa della radicale estraneità al contesto criminale e che su chi rivendica le provvidenze grava l’onere di dimostrarla in modo persuasivo, trattandosi di elemento costitutivo del diritto. Nessuna violazione delle regole processuali è dunque addebitabile alla sentenza impugnata.
Quanto alla prova concreta, la motivazione della Corte territoriale, benché stringata, consente di comprendere il ragionamento: il richiamo alle «ire dei clan» non va inteso nel senso auspicato dai ricorrenti, ma come segno indiretto del coinvolgimento della vittima nel tessuto criminale che ne aveva decretato la morte. Il riferimento alla mancata prova di condanne penali conferma che il collegamento con ambienti mafiosi può essere dimostrato anche per altra via.
Sui motivi terzo e quarto, la Corte ricostruisce la trama normativa. L’art. 1 della legge n. 302 del 1990 subordina l’elargizione alla condizione che il soggetto leso sia «del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali»; la medesima condizione è richiesta per i superstiti dall’art. 2-quinquies del d.l. n. 151 del 2008, convertito nella legge n. 186 del 2008. Tali criteri valgono in via generale per tutte le provvidenze statali, essendo insiti nella ratio legis, che è quella di indennizzare i soggetti estranei agli ambienti malavitosi e non coloro che ne fanno parte.
L’art. 4, comma 3, della legge n. 512 del 1999, come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 122 del 2016, ha inserito tra gli elementi negativi della fattispecie — e non tra i fatti impeditivi dell’esercizio di un diritto già sorto, collocati al comma 4 — il richiamo alle condizioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 302 del 1990. La modifica ha soltanto esplicitato un connotato intrinseco alla definizione della fattispecie. L’estraneità ha dunque natura di prerequisito immanente allo scopo della legge istitutiva.
Quanto all’art. 15, comma 3, della legge n. 122 del 2016, la Corte ribadisce che «istanze non ancora definite» sono quelle per cui pende un contenzioso giurisdizionale non ancora approdato al giudicato: solo con il passaggio in giudicato della sentenza che esamina l’impugnazione del diniego amministrativo l’istanza può dirsi definita. Anche ove si ritenesse la norma realmente innovativa, non si porrebbe alcun dubbio di legittimità costituzionale, data la funzione solidaristica delle prestazioni. Il quinto motivo, infine, è ritenuto inammissibile o infondato, non ravvisandosi alcuna violazione del principio della domanda nel rilievo in diritto operato dal giudice d’appello. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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