Improcedibile il ricorso se manca la copia autentica con relata di notifica (Cass. civ. Sez. II n. 12616 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il ricorso per cassazione quando, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, non sia depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. Tale formalità è funzionale a consentire la verifica della tempestività dell’impugnazione. Le difficoltà organizzative del difensore, derivanti dalla frammentazione della documentazione tra più professionisti e dalla diversa natura dei fascicoli, non integrano un impedimento non imputabile alla parte. L’improcedibilità consegue anche quando il ritardo non abbia ritardato lo studio del ricorso da parte della Corte.

Il Fatto

Un attore conveniva in giudizio la controparte davanti al Tribunale, chiedendo in via principale l’accertamento della simulazione dell’intestazione di un lotto di terreno e l’insussistenza dell’accessione ex art. 934 cod. civ. della villa ivi costruita. In via subordinata domandava, ex art. 936 cod. civ., il pagamento del valore dei materiali e del costo della manodopera, ovvero dell’aumento di valore arrecato al fondo.

Il Tribunale rigettava tutte le domande; la Corte d’appello confermava. Proposto ricorso per cassazione con due motivi, la parte convenuta resisteva con controricorso. Il consigliere delegato proponeva la definizione per inammissibilità o manifesta infondatezza; la parte ricorrente chiedeva la decisione.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte rileva che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23 giugno 2023, notificata il 3 luglio 2023 e che il ricorso è stato notificato il 2 ottobre 2023. Il ricorrente ha però depositato tardivamente la copia autentica della decisione con la relazione di notificazione.

I controlli del Collegio e della cancelleria non hanno rinvenuto tale copia nemmeno nel fascicolo della controricorrente, in applicazione del principio di Cass. SU 10648/2017. L’art. 369 cod. proc. civ. impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica con la relata entro venti giorni dall’ultima notificazione, proprio per consentire la verifica della tempestività dell’impugnazione.

Nel caso concreto, il tempo tra la pubblicazione della sentenza e la notifica del ricorso supera il termine breve di sessanta giorni ex art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.: la tempestività non può dunque essere verificata neppure per altra via, come pure sarebbe consentito secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. 11386/2019).

La difesa del ricorrente giustifica il ritardo con la difficoltà di reperire la documentazione, frazionata tra più professionisti di fori diversi, e con la complessità dei fascicoli, cartacei in primo grado e solo parzialmente telematici in appello. La Corte osserva che, quand’anche la relata sia stata depositata subito dopo la cessazione dell’impedimento e il ritardo non abbia inciso sullo studio del ricorso, i fatti allegati non integrano alcun impedimento non imputabile alla parte.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con richiamo a Cass. 1839/2022. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo anche ai sensi dell’art. 93, commi 3 e 4, cod. proc. civ. La Corte applica inoltre l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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