Immodificabilità del collegio e vizi processuali nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 14014 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione di cui all’art. 276 c.p.c. va riferita al collegio che ha trattenuto la causa in decisione dopo lo scambio degli scritti conclusionali, non alle attività processuali successivamente compiute in diversa composizione. Le irregolarità relative alla sostituzione dei giudici e alla costituzione del collegio, in difetto di espressa sanzione di nullità, costituiscono mere irregolarità interne, prive di incidenza sulla validità degli atti e della sentenza. Il mancato esame, da parte del giudice del merito, di una questione puramente processuale non integra omissione di pronuncia, che ricorre solo con riguardo a domande o eccezioni di merito. L’adozione di un rito errato non è causa di nullità se non ha inciso sul contraddittorio, sul diritto di difesa o non ha cagionato un concreto pregiudizio processuale.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento della titolarità esclusiva di una farmacia e dello scioglimento di un contratto di associazione in partecipazione stipulato con la sorella, che in via riconvenzionale ha domandato la condanna al rendiconto e al pagamento della quota di utili. Il Tribunale ha accolto entrambe le domande, condannando l’attore al pagamento di una somma in lire oltre interessi.

Dopo una prima conferma in appello, la pronuncia sul gravame è stata annullata dalla Corte di legittimità; la Corte di appello, nuovamente investita, ha respinto l’appello, ma una seconda sentenza di cassazione con rinvio ha condotto a un terzo giudizio di rinvio. Quest’ultimo si è concluso con la condanna del convenuto al pagamento di una somma ridotta e con l’ordine di restituzione di quanto pagato in eccedenza. La ricorrente ha impugnato la sentenza per vizi processuali e di merito; il controricorrente ha proposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi attengono ai vizi processuali del terzo giudizio di rinvio, connessi al trattenimento in decisione dopo l’udienza collegiale. La Corte ha rilevato che l’ordinanza con cui fu fissata la nuova udienza venne adottata dal collegio già investito della causa. La deliberazione collegiale è dunque riferibile a tale atto, non alle successive determinazioni assunte in composizione diversa.

Il secondo motivo, diretto a contestare il mancato esame dell’eccezione di nullità processuale, è stato dichiarato inammissibile: l’omissione di pronuncia si configura solo con riferimento a domande o eccezioni di merito, non alle questioni puramente processuali.

Quanto alla sostituzione dei giudici, la Corte ha escluso la configurabilità del difetto di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti siano posti in essere da persone estranee all’ufficio. Si è precisato che l’inosservanza dell’art. 174 c.p.c. e dell’art. 79 disp. att. c.p.c., in difetto di espressa sanzione di nullità, resta una mera irregolarità interna. L’adozione di un rito errato non produce nullità, salvo che abbia inciso sul contraddittorio, sul diritto di difesa o abbia cagionato un concreto pregiudizio.

Nel merito, i motivi relativi alla deduzione dei costi “in nero” e delle ritenute d’acconto sono stati respinti. Il giudice del rinvio, nel rideterminare i costi non contabilizzati, si è avvalso di una consulenza tecnica d’ufficio e ha rispettato il mandato della sentenza rescindente. La valutazione dei fatti accertati appartiene al giudizio di fatto e non è sindacabile in sede di legittimità.

L’unico motivo del ricorso incidentale, concernente l’omessa statuizione sugli interessi nel dispositivo, è stato respinto: la divergenza tra motivazione e dispositivo, integrando gli estremi dell’errore materiale, può essere corretta con il rimedio degli artt. 287 ss. c.p.c., non con il ricorso per cassazione. Entrambi i ricorsi sono stati infine rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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