Nuovi documenti in appello e tempus regit actum (Cass. civ. Sez. II n. 17591 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che vieta l’ammissione in appello di nuovi mezzi di prova e documenti salvo che la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di disciplina transitoria e in base al principio “tempus regit actum”, quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Nel giudizio di legittimità, ove si deduca l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto ed è tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, teoricamente idonea a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione dei fatti. Il ricorrente deve allegare il carattere decisivo del mezzo di prova a pena d’inammissibilità, ma tale qualità, ove emerga dalla motivazione della sentenza impugnata, può essere rilevata dalla stessa sentenza.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un giudizio promosso davanti al Tribunale di Torre Annunziata per la lesione di diritti derivante dalla costruzione di un solaio e dalla costituzione di servitù di passaggio, di appoggio e di affaccio su fondo finitimo, con domanda di ripristino dei luoghi e risarcimento. La convenuta propose domanda riconvenzionale chiedendo la demolizione dei manufatti illegittimamente realizzati o il loro arretramento. Il Tribunale accolse parzialmente entrambe le domande con sentenza non definitiva, poi integrata da sentenza definitiva che condannò la convenuta all’arretramento della vetrata realizzata al piano rialzato.
La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma, rigettò la domanda riconvenzionale degli eredi della convenuta e, in accoglimento dell’appello incidentale, respinse la domanda di rimozione della servitù di veduta. Il giudice d’appello fondò la decisione su un’aerofotogrammetria del 1974, allegata al fascicolo dell’appellante e valutata ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. come prova indispensabile. I ricorrenti impugnarono la sentenza con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale applicato la norma nel testo anteriore al d.l. n. 83 del 2012: secondo i ricorrenti, il riferimento temporale per la vigenza della nuova disciplina andava individuato nella data di deposito della sentenza di primo grado, e non nella notificazione dell’atto introduttivo.
La Cassazione richiama il proprio orientamento secondo cui la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. si applica, in difetto di un’espressa disciplina transitoria e in base al principio “tempus regit actum”, quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012, richiamando Sez. 2, n. 21606 del 28.07.2021 e Cass. n. 6590/2017. Poiché nel caso di specie le sentenze di primo grado risultano pubblicate in data successiva, il giudice d’appello avrebbe dovuto applicare il testo novellato.
La Corte osserva che il ricorrente che si duole dell’ammissione di un mezzo di prova deve allegarne il carattere decisivo a pena d’inammissibilità, secondo Cass. n. 2201/2007. Nel caso concreto il P.G. aveva rilevato la carenza di specifiche osservazioni sul punto.
Tuttavia, in presenza di una deduzione dell’erroneità dell’ammissione di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto ed è tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, secondo Sez. L. n. 32815 del 27.11.2023. L’astratta indispensabilità del documento emerge dalla stessa sentenza d’appello, che lo qualificò come nuovo mezzo di prova indispensabile ai fini della decisione, dopo averne riconosciuto valore di oggettiva asseverazione. Esso costituiva prova astrattamente idonea a risolvere le incertezze derivanti dal vaglio testimoniale.
Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, altra composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, con l’enunciazione dei principi di diritto sopra riportati.
Nota della Redazione
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