Compensazione spese nel giudizio tributario solo con gravi ed eccezionali ragioni motivate (Cass. civ. Sez. V n. 27220 del 11.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche nel giudizio tributario la compensazione, totale o parziale, delle spese è subordinata dalla legge alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente nella motivazione. Tali ragioni devono riferirsi a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche, inidonee a consentire il controllo sulla loro sussistenza. La motivazione apparente integra violazione di legge denunciabile in sede di legittimità, restando distinta la regola processuale sulla regolamentazione delle spese dal merito della pretesa tributaria. L’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 ricalca, per il processo tributario, il criterio dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento emessa da una società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TARI e della TARES per conto di un Comune, per l’omesso versamento dei tributi relativi alle annualità 2013 e 2014, per un importo complessivo di 4.575,53 euro. La contribuente, titolare di un’autoscuola, ha proposto ricorso, accolto in primo grado.

La decisione è stata riformata in appello dalla Commissione tributaria regionale per la Campania, che ha accolto il gravame della concessionaria e ha disposto la compensazione delle spese giudiziali. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, entrambi incentrati sulla regolamentazione delle spese.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, avendo entrambi ad oggetto la statuizione sulle spese. Con il primo si deduce la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. in combinato disposto con l’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e con l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992, per motivazione assolutamente apparente. Con il secondo si denuncia la violazione dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per essere stata la compensazione giustificata con il solo riferimento alla complessità della vicenda.

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nel testo novellato dal d.lgs. n. 156/2015, consente la compensazione soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Per giurisprudenza costante, le ragioni idonee a giustificare la deroga al criterio della soccombenza devono riguardare circostanze specifiche della controversia e non possono essere espresse con una formula generica.

Il Collegio richiama il criterio elaborato con riguardo all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014, e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. In tale assetto la compensazione può essere disposta, oltre che per soccombenza reciproca, soltanto in presenza di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oppure di sopravvenienze e di assoluta incertezza di gravità ed eccezionalità pari o superiore a quelle tipiche. Tali ragioni, inoltre, non possono essere illogiche né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge.

Nel caso esaminato il giudice di appello non si è attenuto a questi criteri. La compensazione è stata disposta con motivazione meramente apparente, fondata su una equivoca e generica complessità della vicenda, non circostanziata rispetto alla questione scrutinata nel merito e posta a base dell’accoglimento del gravame, concernente l’inesistente notifica degli avvisi di accertamento prodromici all’ingiunzione, indirizzata in luogo diverso dalla sede legale della contribuente. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza è cassata nei limiti della sola statuizione sulle spese e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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