Esenzione IMU abitazione principale: necessaria la doppia residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile (Cass. civ. Sez. 5 n. 16795 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, ai fini del riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, devono coesistere due elementi: la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare nell’immobile medesimo. L’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 non attribuisce rilievo esclusivo alla dimora abituale quale presupposto disgiunto dalla residenza anagrafica. Ne consegue che il beneficio può essere fruito solo a decorrere dalla data in cui il contribuente abbia trasferito la residenza anagrafica nell’unità immobiliare in cui dimora abitualmente. La mancata valutazione di un documento è denunciabile per cassazione solo ove determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il Fatto
La controversia riguardava un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014, emesso dal Comune per due immobili siti nel proprio territorio, dei quali la contribuente era usufruttuaria mentre il figlio era nudo proprietario. La contribuente aveva chiesto l’esenzione per uno degli immobili, sostenendo che costituisse la sua abitazione principale, essendovi residente anagraficamente e dimorando abitualmente con il figlio disabile, producendo documentazione, inclusa la richiesta di subentro nelle utenze e bollette per l’anno 2014.
La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto parzialmente l’appello, riconoscendo l’esenzione per l’immobile di categoria A/2, ritenendo dimostrati i requisiti di residenza anagrafica nel Comune e dimora abituale nell’immobile. Il Comune ricorreva per cassazione, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, sostenendo che la contribuente non aveva mai avuto la residenza anagrafica nell’immobile oggetto di accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha trattato congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati. In primo luogo, ha ribadito che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo quando determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, ossia quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con giudizio di certezza, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie.
Nel caso di specie, la mancata valutazione della documentazione prodotta dal Comune — dalla quale emergeva che la contribuente aveva fissato la residenza anagrafica dapprima in un diverso immobile locato e successivamente in altro Comune — è stata ritenuta rientrante nel paradigma normativo dell’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la sentenza impugnata non aveva considerato che il requisito della residenza anagrafica non sussisteva presso l’immobile per cui era stata richiesta l’agevolazione.
Quanto al merito della questione, la Corte ha precisato che l’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, anche a seguito dell’intervento correttivo della Corte cost. n. 209 del 2022, continua a richiedere la ricorrenza di un duplice requisito: il possessore ed il suo nucleo familiare devono dimorare abitualmente nell’immobile e ivi risiedere anche anagraficamente. La Corte ha quindi escluso il rilievo della sola dimora abituale quale presupposto disgiunto dalla residenza anagrafica, conformemente ai propri precedenti (Cass. Sez. 5, n. 33826/2025; Cass. Sez. 5, n. 12576/2024; Cass. Sez. 5, n. 19684/2024).
Ne è conseguito che il beneficio può essere fruito solo a decorrere dalla data in cui il contribuente abbia trasferito la residenza anagrafica nell’unità immobiliare in cui dimora abitualmente. Poiché l’errore della sentenza impugnata risiedeva proprio nell’avere riconosciuto l’esenzione in assenza di tale requisito, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la decisione impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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