Compensazione delle spese per giusti motivi sopravvenuti nel giudizio di appello (Cass. civ. Sez. III n. 6091 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio è legittima anche in assenza di reciproca soccombenza, purché il giudice indichi giusti motivi in modo specifico, logico e coerente, con riferimento a concrete circostanze della controversia e non mediante formule generiche. Ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti prima del luglio 2009, l’esistenza di altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione costituisce autonoma e sufficiente ragione giustificatrice della compensazione. Il giudice d’appello che riformi parzialmente la decisione di primo grado procede correttamente a una nuova regolamentazione delle spese, commisurandola all’esito complessivo finale della controversia.
Il Fatto
Nel corso di una procedura di espropriazione presso terzi, la debitrice ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, cod. proc. civ. La società creditrice, poi subentrata nella posizione di altra società, ha proseguito il giudizio. Il Tribunale di Messina ha accolto l’opposizione, condannando la società opposta alla restituzione di una somma di denaro.
La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma, ha rideterminato la somma dovuta in misura inferiore, disponendo però l’integrale compensazione delle spese del doppio grado. La debitrice ha impugnato in cassazione la sola statuizione sulle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., per essere la soccombenza della controparte coperta da giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo della manifesta infondatezza del ricorso nel merito, quale ragione più liquida del rigetto, che rende superfluo ogni esame dell’idoneità espositiva dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
La riforma parziale in appello imponeva una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado, commisurata all’esito complessivo finale della controversia: l’opposizione era stata accolta, sia pur in misura inferiore rispetto al giudizio di primo grado.
I giudici di secondo grado, tuttavia, non hanno fondato la compensazione sulla reciproca soccombenza, della quale non v’è cenno nella sentenza, ma sulla sussistenza di giusti motivi, individuati nella sopravvenienza, rispetto al momento della proposizione dell’opposizione, di un giudicato esterno decisivo che aveva assorbito tutte le questioni poste con l’appello.
La Corte ritiene tali ragioni specificamente esposte, logiche e coerenti, non affidate a una formula generica, ma riferite a concrete circostanze della controversia. Esse sono dunque idonee, di per sé, a giustificare la compensazione, anche a prescindere dall’effettiva esistenza di una reciproca parziale soccombenza.
Il Collegio richiama la formulazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. introdotta dalla legge n. 263/2005 e modificata dal d.l. n. 273/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 51/2006, applicabile ai giudizi iniziati prima del luglio 2009 e non ancora toccati dalle modifiche della legge n. 69/2009. Soccorre la giurisprudenza di legittimità costante, richiamata in motivazione, secondo cui i giusti motivi devono risultare esplicitamente indicati. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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