Cooperative a proprietà indivisa soggetti passivi ICI e detrazione abitazione principale (Cass. civ. Sez. V n. 6088 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le cooperative edilizie a proprietà indivisa restano soggetti passivi ICI anche dopo l’assegnazione degli alloggi ai propri soci, perché costoro non divengono titolari del diritto di proprietà né di altro diritto reale rilevante ai fini dell’imposta. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504/1992, la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari di tali cooperative adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Per abitazione principale non deve necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica: la norma introduce una presunzione relativa, superabile dal contribuente con la prova contraria dell’effettiva dimora abituale del nucleo familiare, anche per un periodo limitato.
Il Fatto
Una società cooperativa edilizia in liquidazione impugna davanti alla Cassazione una sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello del Comune. Oggetto del contendere è un avviso di accertamento ICI relativo all’annualità 2010, emesso nei confronti della cooperativa.
La contribuente aveva sostenuto di essere una cooperativa a proprietà indivisa e di poter quindi beneficiare dell’esenzione legata all’uso degli immobili come abitazione principale dei soci assegnatari. La Commissione tributaria regionale aveva invece rilevato che i soci avevano trasferito la residenza anagrafica solo tra il dicembre 2010 e il gennaio 2011, escludendo così la ricorrenza della clausola esonerativa per il periodo anteriore.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra cooperative a proprietà divisa e cooperative a proprietà indivisa. Nelle prime il soggetto passivo ICI è la cooperativa dal giorno di acquisto dell’area fino all’assegnazione dell’alloggio, coincidente con il verbale di assegnazione anche se anteriore al rogito notarile. Da quel momento l’assegnatario è titolare del possesso rilevante ai fini dell’imposta.
Nelle cooperative a proprietà indivisa, disciplinate dalla legge n. 179/1992, la cooperativa resta invece soggetto passivo ICI anche dopo l’assegnazione, perché i soci non acquistano alcun diritto reale sull’alloggio. Su questo presupposto opera l’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504/1992, che estende la detrazione per abitazione principale anche a tali unità immobiliari.
La Corte affronta poi il nodo del rapporto tra residenza anagrafica e abitazione principale. Secondo un consolidato orientamento condiviso dal Collegio, per abitazione principale non deve necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica: la norma introduce una presunzione relativa, superabile con la prova dell’effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, anche per un periodo limitato e in immobile diverso. Richiama in tal senso una serie di precedenti conformi.
Nel caso concreto, però, i giudici d’appello hanno accertato in fatto che gli immobili non erano stati adibiti né a dimora abituale, né a residenza anagrafica dei soci assegnatari in data anteriore all’annualità accertata. Tale apprezzamento di fatto è insindacabile in sede di legittimità, essendo sorretto da motivazione adeguata e immune da errori.
Il ricorso è pertanto respinto, con conferma dell’imponibilità. La Corte liquida le spese di lite a carico della contribuente e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Nota della Redazione
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