Compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. II n. 5402 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come riformulato dalla legge n. 69 del 2009, può fondarsi su una nozione elastica della fattispecie, comprensiva della situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Il giudice di merito, tuttavia, deve enunciare le ragioni concrete e puntuali che giustificano la deroga alla regola della soccombenza. Quando il provvedimento si limiti a una enunciazione astratta, il precetto di legge risulta violato e la motivazione è solo apparente, con conseguente sindacato del giudice di legittimità. La censura è ammissibile e determina la cassazione con rinvio della sentenza che abbia compensato le spese richiamando genericamente la particolarità e la controvertibilità delle questioni, senza alcun collegamento concreto con la fattispecie decisa.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il contitolare del contratto di locazione di un immobile destinato a studio professionale, chiedendo la restituzione della quota dei canoni e degli oneri accessori che assumeva versata per la parte di competenza dell’altro. La domanda si fondava sull’illegittimità del recesso comunicato dal convenuto, che nel frattempo aveva rilasciato l’immobile.

Il Tribunale accolse in parte la domanda principale, ritenendo legittimo il recesso e limitando i canoni dovuti fino al rilascio, e dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale. La Corte d’Appello la dichiarò ammissibile ma la rigettò nel merito. Dopo un primo intervento di legittimità, il giudizio di rinvio definì nuovamente le contrapposte pretese. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo; la controparte ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi.

La Motivazione della Corte

Per ragioni di priorità logico-giuridica, la Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale. Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo; il secondo la violazione degli artt. 1298 e 1299 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello considerato i controcrediti derivanti dalla sublocazione delle stanze.

Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile sotto più profili. In primo luogo manca l’esposizione sommaria dei fatti della causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. La Corte ricorda che, mentre il controricorso è autosufficiente anche quando rinvia ai fatti della sentenza impugnata o del ricorso, l’atto che contenga anche un ricorso incidentale deve esporre autonomamente i fatti, per il combinato disposto degli artt. 371, comma 3, e 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non essendo sufficiente il rinvio alla narrazione del ricorso principale.

La Corte aggiunge che sulla questione del controcredito si è formato il giudicato: la domanda riconvenzionale era stata ritenuta infondata con la sentenza di appello e quel capo non è stato impugnato in cassazione, essendo il relativo motivo già dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le questioni nuove introdotte dal ricorrente incidentale sono inoltre precluse dalla natura chiusa del giudizio di rinvio.

Passando all’unico motivo del ricorso principale, la Corte rileva che esso denuncia la violazione degli artt. 91, 92, 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 58 della legge n. 69 del 2009, per avere la Corte d’appello compensato le spese con motivazione apparente. Il motivo è fondato. Richiamando la Sez. II n. 15495 del 2022, la Corte ribadisce che la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni riporta a una nozione elastica, comprensiva dell’obiettiva incertezza sul diritto controverso, ma che il sindacato di legittimità è ammesso quando il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o non puntuale.

Nel caso di specie la Corte di merito ha compensato per generici “giusti motivi”, senza alcun riferimento concreto alla fattispecie e senza spiegare perché le questioni fossero particolari e controvertibili, tanto più che la sentenza era stata cassata sulla base di principi giurisprudenziali sedimentati in materia di recesso nel caso di contitolarità attiva del contratto di locazione. La motivazione è dunque solo apparente, perché reca argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito, lasciando all’interprete il compito di integrarlo con congetture, secondo la nozione richiamata dalle Sezioni Unite n. 2767 del 2023 e dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016. Il ricorso principale è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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