Rinuncia al ricorso principale e sorte dell’impugnazione incidentale tardiva (Cass. civ. Sez. III n. 8202 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la norma dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. — secondo cui, ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia — non trova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale. Poiché la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario, l’ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’impugnazione principale finirebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà dell’impugnante principale. La rinuncia al ricorso, conforme all’art. 391 cod. proc. civ., determina l’estinzione del giudizio di cassazione a prescindere dall’accettazione della controparte, che rileva solo ai fini delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva deciso una controversia in materia di servizio idrico integrato, relativa alla restituzione della quota di tariffa riferita alla depurazione. Il controricorrente resiste; la società subentrante nel rapporto di utenza resiste con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a sei motivi. Le altre parti restano intimate.
La trattazione è fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Prima dell’udienza il difensore della ricorrente principale, procuratore costituito con procura speciale, deposita dichiarazione di rinuncia al ricorso. La Corte è quindi chiamata a stabilire se la rinuncia travolga o meno il ricorso incidentale tardivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la rinuncia risulta conforme al dettato dell’art. 391 cod. proc. civ. e determina l’estinzione del giudizio di legittimità. L’accettazione della controparte non è condizione di efficacia della rinuncia e assume rilievo soltanto sul terreno delle spese. Sul punto la Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Sezioni Unite n. 34429 del 2019; n. 17187 del 2014).
Il nodo giuridico riguarda il ricorso incidentale. La regola dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. — perdita di efficacia dell’impugnazione incidentale tardiva in caso di declaratoria di inammissibilità di quella principale — non si estende alla rinuncia. La ragione è strutturale: la parte destinataria della rinuncia non può opporsi all’iniziativa dell’avversario. Assimilare la rinuncia all’inammissibilità o all’improcedibilità significherebbe rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva alla sola volontà della parte che vi ha rinunciato. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 8925 del 2011.
Superata la questione processuale, il Collegio esamina nel merito i sei motivi del ricorso incidentale, scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione, e li reputa infondati. Le questioni sottese erano già state risolte da Cass. n. 20361 del 2023, che — all’esito di un’ampia ricostruzione delle fonti nazionali e sovranazionali — aveva affermato una serie di principi in materia di somministrazione idrica. Tra essi: il legittimato passivo rispetto alla domanda di restituzione della quota non dovuta della tariffa è il gestore del rapporto di utenza, ovvero il soggetto che ha richiesto e conseguito il pagamento indebito, o la parte subentrante nel contratto pendente ex art. 2558, comma 1, cod. civ.; la domanda di ripetizione dell’indebito per il corrispettivo pagato a fronte della mancata fruizione del servizio di depurazione non è soggetta alla prescrizione di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., applicandosi la prescrizione decennale propria della condictio indebiti e della condictio ob causam finitam.
La Corte ricorda inoltre che la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 2008 esclude la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione (Cass. n. 9500 del 2018; Cass. n. 3314 del 2020; Cass. n. 3692 del 2020). L’art. 8-sexies d.l. n. 208 del 2008, convertito in legge n. 13 del 2009, ha disciplinato le conseguenze della pronuncia costituzionale, prevedendo la debenza degli oneri di progettazione e realizzazione degli impianti purché si proceda nel rispetto dei tempi programmati; la possibilità di dilazione, se fondata sulla deduzione di tali oneri, rende illiquido il credito restitutorio e integra un fatto impeditivo la cui prova è a carico del convenuto ex art. 2697, comma 2, cod. civ.. L’orientamento è stato poi confermato da Cass. n. 25258/2023, n. 25259/2023, n. 25260/2023, n. 25261/2023 e n. 25262/2023.
In coerenza con tali principi, la Corte dichiara estinto per rinunzia il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, mentre seguono la soccombenza nei confronti del controricorrente. Non si provvede sulle spese in favore degli intimati che non hanno svolto attività difensiva. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.