Trascrizione della confisca e giudicato implicito sulla competenza (Cass. civ. Sez. II n. 5403 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione con cui il giudice di merito non declini la propria competenza, ma si pronunci sul merito della domanda, non integra un capo autonomo della sentenza: essa costituisce mera argomentazione e non è idonea a formare giudicato interno. Ne consegue che la parte non ha alcun onere di impugnare il profilo relativo alla competenza e che la relativa questione resta pienamente riesaminabile in appello e in cassazione. Nel giudizio avente ad oggetto la validità della nota di trascrizione di un provvedimento di confisca, la controversia appartiene alla competenza del giudice civile, poiché l’indagine non investe la portata della confisca ma la regolarità formale della trascrizione. Le censure che deducano la nullità della nota per difetto di corrispondenza al titolo sono inammissibili, se il ricorrente non riproduce il documento nel ricorso.
Il Fatto
Una società proprietaria di quattro immobili e il suo legale rappresentante, titolare del 99% delle quote, convenivano in giudizio l’Amministrazione finanziaria e l’agenzia demaniale davanti al Tribunale di Roma. Esponevano che sugli immobili era stata trascritta, nel 2004, un’ordinanza della Corte di appello penale che poneva in esecuzione la confisca disposta in danno di un terzo condannato, e che tale trascrizione era illegittima perché fondata su un titolo inesistente o male descritto, con data e numero di repertorio non corrispondenti.
Chiedevano quindi accertarsi l’inidoneità del titolo alla trascrizione e dichiararsi la nullità della nota. Il Tribunale rigettava le domande, ritenendo la controversia estranea alla propria competenza e spettante al giudice dell’esecuzione penale. La Corte d’appello di Roma confermava, sul rilievo che quel capo non era stato impugnato e che, in ogni caso, il titolo era idoneo. Propongono ricorso per cassazione i soccombenti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è accolto. La Corte rileva che il Tribunale, pur escludendo un’indagine sulla sentenza penale, non aveva declinato la competenza sulla regolarità della nota, avendone anzi esaminato il merito e ritenuto il documento “sufficientemente comprensibile”. Manca dunque una statuizione effettiva e autonoma sull’incompetenza.
Da ciò deriva che nessun giudicato si è formato su quel profilo e che i ricorrenti non avevano l’onere di impugnarlo. Il giudicato interno, osserva la Corte, può costituirsi solo su un capo autonomo della sentenza, che risolva una questione dotata di propria individualità, e non su una mera argomentazione o sull’esposizione di un’astratta tesi giuridica. Richiama in proposito Sez. I n. 20951 del 2022 e Sez. III n. 40276 del 2021.
L’accoglimento del primo motivo non basta però a travolgere la decisione, perché la sentenza impugnata si fonda su un’ulteriore autonoma ratio decidendi. Il secondo motivo è respinto: la Corte d’appello ha esaminato il contenuto della sentenza penale definitiva e ha accertato che essa indicava analiticamente, ancorché per relationem, i beni nella disponibilità del condannato, già assoggettati a confisca.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità: il documento di cui si invoca la nullità non è stato riprodotto nel ricorso. La Corte ribadisce che gli effetti di un’erronea indicazione del soggetto nella nota ricadono su chi la presenta e che, per stabilire l’opponibilità ai terzi, occorre guardare al solo contenuto della nota, che deve consentire di individuare senza equivoci gli estremi del negozio e i beni. In tema di ricorso, le censure fondate su atti di merito non riprodotti sono inammissibili ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. (Sez. U n. 34469 del 2019; Sez. II n. 7680 del 2019; Sez. II n. 4842 del 2019). Il quarto motivo resta assorbito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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