Litisconsorzio necessario del Pubblico Ministero e prescrizione quinquennale dell’illecito disciplinare degli psicologi (Cass. civ. Sez. II n. 12733 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di impugnazione delle sanzioni disciplinari inflitte agli psicologi il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale è litisconsorte necessario, autonomamente legittimato ad impugnare la sanzione e la sentenza di primo grado e tenuto a formulare le proprie conclusioni. La sua mancata partecipazione al giudizio di appello integra violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. e determina la nullità della sentenza di secondo grado. La L. n. 56/1989 non prevede la prescrizione dell’illecito disciplinare né la decadenza dall’azione: il vuoto legislativo va colmato mediante analogia iuris, applicando il termine quinquennale desumibile dalle discipline di altri ambiti professionali. Le clausole regolamentari degli ordini territoriali che fissino autonomamente la prescrizione sono disapplicabili.

Il Fatto

Una psicologa iscritta all’Ordine regionale era stata sanzionata con venti giorni di sospensione dall’esercizio della professione per violazione dell’art. 7 del Codice Deontologico degli Psicologi. La contestazione riguardava un parere pro veritate e una risposta a consulenza tecnica redatti nell’ambito di un giudizio di separazione, nei quali erano stati espressi giudizi valutativi su una persona e sui figli della coppia sulla base di dati riferiti dalla cliente e privi di riscontro clinico.

Il Tribunale di Bologna confermava la delibera riducendo la sanzione a quindici giorni. La Corte d’Appello di Bologna rigettava l’impugnazione. La professionista ricorreva per cassazione con cinque motivi, lamentando l’insussistenza della violazione deontologica, l’esercizio del diritto di difesa, la sproporzione della sanzione e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva d’ufficio, in via preliminare, il difetto d’integrità del contraddittorio nel giudizio di appello. L’art. 17 della L. n. 56/1989 consente l’impugnazione delle deliberazioni consiliari agli interessati e al Procuratore della Repubblica; l’art. 19 prevede che il Tribunale provveda sentito il Pubblico Ministero e che, contro la sentenza, gli “interessati” — al plurale — ricorrano alla Corte d’Appello con le medesime forme.

Da qui la qualificazione del Pubblico Ministero come litisconsorte necessario, in linea con le ordinanze n. 3532 del 2024 e n. 4319 del 2024. La Corte esclude l’opposta lettura di Cass. n. 17324 del 2015, che aveva ridotto il ruolo del Pubblico Ministero a una mera facoltà di intervento, ritenendola sostanzialmente abrogativa dell’art. 17. Il principio era già enunciato, per altre categorie professionali, dalle Sezioni Unite n. 34778 del 2021.

Nel caso concreto il Pubblico Ministero non era stato destinatario della notifica dell’atto di appello, pur essendo intervenuto in primo grado. La sentenza di secondo grado è pertanto nulla e va cassata.

La Corte esclude però il rinvio, rilevando d’ufficio la prescrizione quinquennale dell’illecito. La responsabilità disciplinare degli psicologi, per la sua struttura para-penalistica, coinvolge un interesse pubblico indisponibile: non trovano spazio le norme sulla prescrizione civile né le determinazioni regolamentari degli ordini. Poiché la legge non fissa alcun termine, il vuoto va colmato per analogia iuris con il termine di cinque anni desumibile dalle discipline settoriali. È quindi illegittima e viene disapplicata la norma regolamentare regionale che fissava la prescrizione in cinque anni. Essendo i fatti risalenti a novembre e dicembre 2017 e non essendovi stata sospensione per procedimento penale, l’illecito è ormai prescritto.

La sentenza è cassata senza rinvio, con compensazione delle spese in ragione dell’orientamento contrastante e del rilievo officioso della prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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