Lottizzazione abusiva, acquisizione al patrimonio comunale ed esclusione dell’usucapione (Cass. civ. Sez. II n. 5354 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di lottizzazione abusiva, ove le aree lottizzate vengano acquisite al patrimonio disponibile comunale ai sensi dell’art. 30, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, si realizza l’acquisto a titolo originario in favore del Comune. Ne consegue la non configurabilità dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto — qualora continui ad occupare il bene — si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della detenzione in possesso ai sensi dell’art. 1141, secondo comma, cod. civ. Il principio, affermato dalle Sezioni unite in tema di espropriazione, si applica a maggior ragione al privato attinto da sanzione ablativa della proprietà.
Il Fatto
Il Tribunale di Rimini, accogliendo in parte la domanda di un privato relativamente a taluni terreni, dichiarò che lo stesso aveva acquisito per usucapione la proprietà dei fondi nei confronti del Comune. La Corte d’appello di Bologna rigettò l’impugnazione proposta dal Comune nei confronti degli eredi del primigenio attore, ravvisando il possesso ultraventennale del fondo e l’assenza di atti interruttivi.
Il giudice di secondo grado ritenne che il mero provvedimento ablativo non fosse idoneo a mutare l’animus rem sibi habendi in animus detinendi. Avverso tale statuizione il Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione degli effetti dell’acquisizione di diritto delle aree lottizzate al patrimonio disponibile comunale, disciplinata dall’art. 30, commi 7 e 8, d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente sosteneva che l’effetto acquisitivo si fosse prodotto automaticamente, decorso il termine di legge, con conseguente perdita dell’animus possidendi.
Il Collegio muove dalla recente pronuncia delle Sezioni unite n. 651 del 12/1/2023, resa in tema di espropriazione per pubblica utilità. In quella sede si è affermato che il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo a far acquisire al beneficiario la piena proprietà del bene e a escludere ogni situazione con esso incompatibile. Anche in assenza di immissione in possesso, la notifica o la conoscenza del decreto comportano la perdita dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto si configura come mera detenzione, salvo interversione del possesso.
La Corte qualifica il principio come applicazione di una regola più generale: il privato attinto da un provvedimento ablativo del diritto reale, ove il bene permanga nella sua disponibilità, ne diviene ope legis mero detentore, pur in assenza di un atto materiale della pubblica amministrazione che interrompa la relazione con il bene.
Tale conclusione, raggiunta per l’espropriato, deve valere a maggior ragione per il privato inciso da sanzione ablativa della proprietà, versando in evidente illecito. Il Collegio richiama in tal senso la recente Sez. II n. 21672 del 1/8/2024, relativa alla confisca urbanistica di immobile abusivamente edificato, che ha escluso la configurabilità dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario.
Il primo motivo è dunque accolto; il secondo, concernente la pretesa forza interruttiva della pendenza del contenzioso davanti al giudice amministrativo, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in altra composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato e regolerà le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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