Compensazione delle spese solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge (Cass. civ. Sez. II n. 17596 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice, fuori dall’ipotesi di soccombenza reciproca, soltanto nei casi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oppure in presenza di sopravvenienze o di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. Non integra alcuna di tali ipotesi l’assenza di sostanziali difese ed eccezioni della parte convenuta. Il provvedimento che compensi le spese in difetto di tali presupposti è censurabile per violazione di legge, restando assorbito il motivo che deduca il difetto di motivazione.

Il Fatto

Un avvocato, agendo in proprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi per l’attività difensiva svolta in un procedimento civile di valore indeterminabile, chiedendone la rideterminazione secondo il corretto scaglione di riferimento e in rapporto all’attività effettivamente espletata. Il Ministero della Giustizia si costituiva rimettendosi alla statuizione del Tribunale sulla determinazione del compenso e insistendo per la compensazione delle spese del giudizio di opposizione.

Il giudice delegato accoglieva l’opposizione e liquidava le spese, compensando tuttavia quelle della fase di opposizione sul presupposto che il Ministero costituito non si fosse opposto alla pretesa. Avverso tale statuizione l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e il difetto di motivazione ex art. 111 Cost.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente fondato. La Corte muove dalla disciplina applicabile ratione temporis, individuata nell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nel testo introdotto dal d.l. n. 132/2014. La norma consente al giudice, fuori dall’ipotesi di reciproca soccombenza, di compensare le spese, in tutto o in parte, nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Il rigore della disposizione è stato temperato dalla sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale n. 77/2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Sez. VI n. 4696 del 18.02.2019, Cass. n. 3977/2020), secondo cui la compensazione è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, soltanto nelle eventualità di assoluta novità della questione, di mutamento giurisprudenziale, di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza, purché presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche previste dalla norma.

Nel caso esaminato la giustificazione addotta dal giudice di merito si pone al di fuori del paradigma normativo. L’asserto è definito apodittico, astratto e inconoscibile e non soddisfa il precetto di legge, poiché l’assenza di sostanziali difese ed eccezioni della parte convenuta non integra alcuna delle tassative ipotesi contemplate dalla legge, neppure tenuto conto dell’intervento additivo della Corte costituzionale.

Assorbito il secondo motivo, la Corte cassa il provvedimento e, non occorrendo ulteriori accertamenti, decide nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., liquidando per la fase di opposizione la complessiva somma di € 1.200,00, oltre accessori, a carico del Ministero, e condannando quest’ultimo alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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