Compensazione delle spese e obbligo di specifica motivazione (Cass. civ. Sez. III n. 23215 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite, quando disposta in favore della parte totalmente vittoriosa, esige una motivazione specifica che dia conto delle ragioni idonee a derogare al principio generale della soccombenza. Nel regime dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, e integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018, tali ragioni consistono nella assoluta novità della questione, nel mutamento della giurisprudenza, nella soccombenza reciproca o in analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La motivazione non può essere desunta per implicito: la sua integrale omissione integra violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e impone la cassazione con rinvio.

Il Fatto

I proprietari di un immobile concesso in locazione convennero in giudizio il conduttore e la di lui coniuge per il risarcimento dei danni conseguenti a un incendio che aveva distrutto l’immobile. Il conduttore eccepì il difetto di legittimazione passiva, avendo egli in precedenza comunicato il recesso anticipato dal contratto e avendo la separazione consensuale assegnato alla coniuge, quale casa familiare, il godimento esclusivo dell’immobile, con conseguente successione di questa nel contratto di locazione.

Il Tribunale accolse le domande e condannò entrambi in solido, rigettando l’eccezione. La Corte d’appello, riuniti i gravami, rigettò quello della coniuge ma accolse quello del conduttore, escludendone la responsabilità, e compensò le spese nei rapporti tra l’appellante principale, risultato integralmente vittorioso, e gli appellati. Avverso tale statuizione il conduttore ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura, con il primo motivo, la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., per inesistenza o mera apparenza della motivazione sulla disposta compensazione in favore della parte totalmente vittoriosa. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, denuncia la violazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per difetto dei presupposti legali di deroga al principio di soccombenza.

La Corte ritiene il primo motivo manifestamente fondato. Nel disporre la compensazione del doppio grado, il giudice di appello ha completamente pretermesso qualsiasi motivazione sulle ragioni che la giustificavano, pur a fronte dell’accoglimento del gravame e del complessivo esito del tutto vittorioso del giudizio per il ricorrente, nonostante l’onere motivazionale imposto dall’art. 92 cod. proc. civ.

La Corte ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis, essendo il giudizio introdotto nel 2018. Trova applicazione il testo dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, e integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018. La compensazione, oltre che per soccombenza reciproca, è prevista solo nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero, per effetto della pronuncia additiva, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Richiamando propri precedenti (Cass. n. 4696/2019, in senso conforme Cass. n. 3977/2020 e Cass. n. 6424/2024), la Corte precisa che tali ulteriori gravi ed eccezionali ragioni sono ravvisabili nelle ipotesi di sopravvenienze relative alle questioni trattate in giudizio, di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

Ne deriva che la compensazione disposta avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica motivazione circa le ragioni a sostegno, nella specie neanche desumibili per implicito, risultando la relativa motivazione del tutto pretermessa e configurandosi così la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito. La sentenza è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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