Omologazione senza approvazione e fattibilità giuridica del concordato (Cass. civ. Sez. I n. 3659 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omologazione del concordato preventivo può essere disposta solo all’esito dell’approvazione della proposta da parte dei creditori. Se il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta e nessuna votazione si è svolta, la corte d’appello non può accogliere il reclamo e omologare il concordato, né revocare la liquidazione giudiziale. La valutazione sulla effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta, involta nel giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale, non può essere degradata a mera valutazione di convenienza rimessa al ceto creditorio. E’ affetta da motivazione apparente, e dunque da violazione di legge costituzionalmente rilevante, la sentenza che non si confronti con il duplice dato del patrimonio netto negativo della scissa e del mancato riscontro della capacità patrimoniale della beneficiaria della scissione.
Il Fatto
Una società propose al Tribunale di Catania domanda di ammissione al concordato preventivo, fondata su un piano quinquennale articolato in una prima fase di gestione dell’attività alberghiera mediante contratto di affitto e in una seconda fase di vendita del complesso aziendale. Il patrimonio immobiliare e gran parte delle passività erano stati in precedenza conferiti, con operazione di scissione, a una società di nuova costituzione.
Il tribunale dichiarò inammissibile la proposta e, su ricorso del Procuratore della Repubblica, aprì la liquidazione giudiziale. La società propose reclamo e la Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1692/2023, accolse il gravame, omologò il concordato e revocò la liquidazione giudiziale. I curatori della procedura impugnarono la decisione con ricorso per cassazione articolato in nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina anzitutto la questione di legittimazione. La corte distrettuale aveva anche revocato la liquidazione giudiziale, sicché occorreva verificare se i curatori fossero ancora legittimati a ricorrere. La risposta è positiva, alla stregua dell’art. 53 c.c.i.i.: gli organi della procedura restano in carica fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca, e il ripristino della legittimazione sostanziale del debitore, sotto la vigilanza del curatore, non esclude la perdurante legittimazione processuale del curatore stesso.
Il primo motivo è accolto. La Corte rileva che l’omologazione presuppone l’approvazione del concordato da parte dei creditori: nella specie il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta e nessuna votazione si era svolta. La corte d’appello ha perciò indebitamente omologato il concordato.
Quanto al secondo e al quarto motivo, esaminati congiuntamente, i ricorrenti censuravano che la corte distrettuale avesse degradato a valutazioni di convenienza, rimesse al ceto creditorio, i rilievi del tribunale sulla fattibilità giuridica della proposta. La Corte osserva che la valutazione circa l’effettiva realizzabilità della causa concreta, involta nel giudizio di idoneità del piano, si risolve in un giudizio di fatto: tale giudizio è però inficiato, nella specie, da motivazione apparente, che ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione.
La corte catanese si era limitata ad affermare che la proposta non prefigurava alcuna rinuncia o limitazione della responsabilità solidale della società di nuova costituzione, senza valutare la capacità patrimoniale della beneficiaria di far fronte agli obblighi concordatari. Analogo vizio emerge a fronte del rilievo del tribunale sul patrimonio netto della scissa, divenuto negativo per effetto di un debito non trasferito alla beneficiaria. Al cospetto di tale duplice dato, l’affermazione della realizzabilità della causa concreta si risolve in una mera petizione di principio.
La sentenza è dunque cassata in accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo, con assorbimento dei restanti, e il giudizio è rinviato alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese. Non sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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