Le canne fumarie non sono soggette alla distanza legale dell’art. 889 c.c. ma a quella dei regolamenti locali ex art. 890 c.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 15508 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali, le canne fumarie non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 889 c.c., norma che si riferisce alle sole condutture caratterizzate da un flusso costante di sostanze liquide o gassose e che comportino un permanente pericolo per il fondo vicino. A esse si applica invece l’art. 890 c.c., che richiama la distanza fissata dai regolamenti locali. Il giudice di merito, pertanto, deve verificare l’eventuale esistenza di una specifica prescrizione regolamentare sulla distanza delle canne fumarie; in caso negativo, deve individuare, secondo prudente apprezzamento, quella necessaria a preservare il fondo vicino da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. La domanda riconvenzionale è ammissibile anche se fondata su un titolo diverso da quello della domanda principale, purché sussista tra le opposte pretese un collegamento oggettivo che renda opportuna la trattazione congiunta.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile proponeva ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’accesso al fondo vicino al fine di installare un’impalcatura per lavori di manutenzione sulla propria proprietà. Nel successivo giudizio di merito, la vicina proprietaria proponeva domanda riconvenzionale, deducendo la violazione delle distanze legali per una sopraelevazione e per una canna fumaria, oltre ad altri pregiudizi. Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande, e la Corte d’Appello, previa nuova consulenza tecnica, confermava la decisione di primo grado, condannando l’attore alla rimozione della canna fumaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato la nullità della costituzione del nuovo difensore della controricorrente, poiché, essendo la causa iniziata prima del 4 luglio 2009, la procura al sostituto avrebbe dovuto essere autenticata da un notaio e non dal difensore stesso, secondo la disciplina previgente alla legge n. 69 del 2009. Con riferimento ai primi motivi di ricorso, la Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo: il giudice di merito aveva accertato la proprietà del lastrico solare sulla base dei dati catastali e dello stato dei luoghi, mentre la verifica della proprietà di un immobile va effettuata sulla scorta dei titoli, rispetto ai quali i dati catastali non hanno valore determinante. La decisione è stata quindi cassata sul punto, con rinvio al giudice di merito.
La Corte ha invece rigettato i motivi relativi alla legittimazione a proporre domanda riconvenzionale, ribadendo che essa è ammissibile anche quando dipende da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, sempre che sussista un collegamento oggettivo tra le opposte pretese che renda opportuna la trattazione congiunta, in applicazione del principio del simultaneus processus e di economia processuale. Ha dichiarato assorbiti i motivi dal sesto al nono, concernenti l’accertamento della sopraelevazione e la violazione dell’art. 907 c.c., poiché tale valutazione presuppone la verifica della proprietà del lastrico dal quale la veduta sarebbe esercitata, questione rimessa al giudice del rinvio.
È stato altresì rigettato il decimo motivo relativo alla domanda risarcitoria: la Corte ha confermato che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone la prova dell’esistenza del danno, che nella specie non era stata fornita neppure nell’an.
L’undicesimo motivo è stato accolto: la Corte ha chiarito che alle canne fumarie non si applica l’art. 889 c.c., che concerne le condutture con flusso costante di sostanze liquide o gassose e permanente pericolo per il fondo vicino, bensì l’art. 890 c.c., che richiama la distanza fissata dai regolamenti locali. Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare l’esistenza di una specifica prescrizione regolamentare e, in assenza, individuare la distanza necessaria a preservare il fondo da ogni danno; il richiamo all’art. 32 del regolamento edilizio, senza precisarne la portata, non assolve tale onere. La sentenza è stata pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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