Compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza tributario e obbligo di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 9037 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza totale, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. pronunciata dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018. Tali ragioni non sono più circoscritte ai casi tipizzati dalla legge, ma devono essere esplicitate nella motivazione. La mancata indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integra un vizio di violazione di legge, con conseguente cassazione della decisione impugnata limitatamente al capo sulle spese e rinvio al giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, procuratore antistatario delle spese liquidate in una sentenza della Commissione tributaria provinciale a carico della Camera di commercio, aveva attivato il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento dell’importo riconosciutogli. Spirato inutilmente il termine, aveva depositato ricorso innanzi alla medesima Commissione, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sul capo di condanna alle spese e la condanna dell’ufficio alle spese del relativo giudizio.

Nel corso del giudizio l’intimata aveva dedotto di aver pagato, senza indicare la data della corresponsione; dagli atti risultava un mandato di pagamento successivo all’introduzione del giudizio di ottemperanza. La Commissione provinciale, accertata l’avvenuta ottemperanza, aveva dichiarato l’estinzione del giudizio, compensando le spese. Contro tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della legittimità della compensazione delle spese disposta dal giudice tributario nel giudizio di ottemperanza, in assenza di soccombenza reciproca e di adeguata motivazione. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992, nella versione applicabile ratione temporis in quanto risultante dalla modifica introdotta dall’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 156/2015, che consente la compensazione solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

Il percorso argomentativo muove dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha dichiarato illegittimo l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consentiva la compensazione, anche parziale, in caso di soccombenza totale al ricorrere di gravi ed eccezionali ragioni diverse da quelle tipizzate. Gli effetti della pronuncia retroagiscono al momento di introduzione della norma nell’ordinamento: la valutazione del vizio va compiuta con riferimento alla situazione normativa determinata dalla declaratoria di incostituzionalità.

La Corte qualifica la previsione delle gravi ed eccezionali ragioni come norma elastica, clausola generale da specificare in via interpretativa dal giudice di merito. Dopo la pronuncia del Giudice delle leggi, dette ragioni non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza. Resta però fermo l’obbligo del giudice di indicare esplicitamente nella motivazione la presenza di tali ragioni, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.

Nel caso concreto la sentenza impugnata non esplicita le ragioni poste a fondamento della compensazione delle spese. Tale difetto integra un vizio di violazione di legge: la decisione, sul punto, si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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