Nullità della notifica della cartella sanata per raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. V n. 21565 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione tributaria, la nullità della notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dal rinvio dell’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 all’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e, per esso, alle norme processuali, con applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 cod. proc. civ.. La notificazione effettuata in luogo diverso da quello previsto dalla legge, ancorché priva di astratto collegamento con il destinatario, integra una ipotesi di nullità e non di inesistenza, quando l’atto risulti comunque conoscibile. Ne consegue che la cartella non impugnata nel termine di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, decorrente dal momento della piena conoscenza, diviene definitiva e non è più contestabile.
Il Fatto
Il contribuente impugnava sei intimazioni di pagamento notificategli nell’aprile 2013, scaturenti da altrettante cartelle esattoriali emesse in esito a liquidazioni formali ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e, in un caso, a entrate di natura extratributaria. Deduceva di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle, avvenuta mediante deposito e affissione presso la casa comunale mentre egli risultava formalmente residente altrove.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi riuniti; la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, confermava il rigetto, ritenendo irrilevante il vizio di notifica alla luce del raggiungimento dello scopo. Il contribuente proponeva ricorso principale per cassazione con quattro motivi, resistito dalle Amministrazioni con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina della nullità della notificazione degli atti impositivi. Il rinvio dell’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 alle norme processuali comporta l’applicabilità dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo. La cartella di pagamento, pur avendo natura sostanziale e non processuale, non sottrae il vizio di notifica al regime dell’art. 156 cod. proc. civ., come già affermato da Cass. Sez. V n. 27561 del 30.10.2018 e Cass. Sez. 6-5 n. 6417 del 05.03.2019.
Riprendendo Cass. Sez. Unite n. 14917 del 20.07.2016, il Collegio delimita la categoria dell’inesistenza ai soli casi in cui manchino i requisiti minimi della fattispecie. La notificazione in luogo diverso da quello legale, ancorché priva di astratto collegamento con il destinatario, è affetta da nullità e non da inesistenza. Il vizio è quindi sanabile e la motivazione della sentenza impugnata va corretta ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., sostituendo “nulla” a “inesistente”, senza mutamento del dispositivo.
Quanto al conseguimento dello scopo, il giudice di merito aveva accertato che il contribuente aveva presentato istanza di rateazione al concessionario nel maggio 2008, indicando il numero di ciascuna cartella e allegandone copia. Da tale condotta emerge la piena conoscenza della pretesa impositiva. Non essendo state impugnate nel termine di art. 21 d.lgs. n. 546/1992, le cartelle sono divenute definitive e sottratte a contestazione.
Il terzo motivo, formulato con commistione di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, è inammissibile per la tecnica onnicomprensiva: il giudizio di cassazione è a critica vincolata e i motivi devono possedere tassatività e specificità (Cass. n. 19959 del 22.09.2014). La valutazione degli indizi va condotta complessivamente (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017), e l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico è stato considerato (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 07.04.2014).
Il quarto motivo è parimenti inammissibile: ripropone la contestazione sulla motivazione delle intimazioni, già disattesa dal giudice d’appello, e si risolve in una richiesta di revisione del merito non consentita in sede di legittimità (Cass. n. 25332 del 28.11.2014). La motivazione per relationem agli estremi delle cartelle già note al contribuente è esaustiva. Il ricorso principale è rigettato; assorbito l’incidentale condizionato; spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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