Rinunzia al ricorso e inammissibilità con condanna alla Cassa delle Ammende (Cass. pen. Sez. II n. 34954 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinunzia all’impugnazione ritualmente sottoscritta dal ricorrente, in mancanza di situazioni di fatto sopravvenute che inducano ad una diversa determinazione, impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, quando emerga un profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La rinunzia non è dunque neutralizzata dalla contraria conclusione del Procuratore generale, che non integra una situazione di fatto sopravvenuta idonea a mutare la determinazione del ricorrente.
Il Fatto
Con decreto del 25 giugno 2025 il Tribunale di Lecce, sezione per il riesame, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal ricorrente avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, il 29 maggio 2025, notificato il 5 giugno 2025, aveva disposto il sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, del denaro asseritamente costituente il profitto del reato contestato.
Il Tribunale aveva applicato la giurisprudenza secondo cui è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non ancora eseguito, per difetto di interesse concreto e attuale. Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Nel corso del giudizio ha depositato memoria, trasmessa il 1° ottobre 2025, con cui ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorrente, con memoria trasmessa il 1° ottobre 2025, ha dichiarato di volere rinunziare al ricorso. La rinunzia risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente e non è accompagnata da situazioni di fatto sopravvenute che inducano ad una diversa determinazione.
Su questa base la rinunzia viene qualificata come causa che impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il percorso argomentativo della Corte è lineare: accertata la validità formale dell’atto di rinunzia e l’assenza di elementi sopravvenuti che ne giustifichino il superamento, l’esame dei motivi di ricorso resta assorbito.
All’inammissibilità conseguono le statuizioni accessorie. La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. A fondamento della condanna pecuniaria la Corte richiama i profili di colpa emergenti dal ricorso nella determinazione della causa di inammissibilità, con espresso rinvio a Corte cost. n. 186 del 2000.
La decisione non affronta nel merito i motivi relativi all’interesse ad impugnare, all’esecuzione del sequestro, al contraddittorio e all’onere probatorio, poiché la rinunzia preclude ogni ulteriore scrutinio. La conclusione del Procuratore generale, favorevole all’annullamento con rinvio, non impedisce tale esito, non integrando una situazione di fatto sopravvenuta rilevante.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.