Revoca misure cautelari per sopravvenuta sentenza di condanna non irrevocabile (Cass. pen. Sez. V n. 30346 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di provvedimenti de libertate, la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa sugli stessi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante il rapporto di strumentalità tra procedimento incidentale e procedimento principale. La sopravvenienza di una sentenza di condanna fa quindi venir meno l’interesse dell’indagato alla procedura di riesame quanto alla verifica dell’originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di una diversa lettura degli indizi. Nelle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, il giudice non deve motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il principio dello scioglimento del cumulo giuridico e i criteri elaborati in materia di calcolo dei termini di custodia cautelare operano nella fase di espiazione e non sono estensibili alla fase cautelare.

Il Fatto

Il ricorrente è imputato di partecipazione a una associazione di stampo mafioso e di reati contro il patrimonio, tra cui episodi estorsivi aggravati. La Corte di appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, lo aveva assolto dalla contestazione associativa per un determinato periodo e da alcuni reati, rideterminando la pena e confermando la condanna per il reato associativo relativo al periodo successivo e per le estorsioni aggravate.

Con ordinanza del 18 aprile 2025, depositata il 6 maggio 2025, il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento che aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha impugnato tale decisione in cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, articolato in plurime censure, è manifestamente infondato perché non si confronta con le approfondite motivazioni dell’ordinanza impugnata, che risponde in modo esauriente alle doglianze difensive. Il richiamo erroneo all’art. 599-bis cod. proc. pen. quale forma di definizione del giudizio di secondo grado non ha prodotto alcun riflesso sulla decisione, avendo il Tribunale correttamente evidenziato che il processo di cognizione era stato definito nelle forme ordinarie.

La censura, pur formalmente diretta contro la sussistenza delle esigenze cautelari, investe in realtà la gravità indiziaria. Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui, in tema di provvedimenti de libertate, la decisione cautelare non può contrastare con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, resa sui medesimi fatti, stante la relazione di strumentalità tra procedimento incidentale e principale; la sopravvenienza di una condanna fa venir meno l’interesse alla verifica dell’originaria sussistenza dei gravi indizi, salvo la deduzione di prove nuove (Sez. I n. 55459 del 15.06.2017).

Nessuna doglianza è quindi prospettabile sulla gravità indiziaria, in ragione della pronuncia di condanna, sia pure non irrevocabile, in primo e in secondo grado. Quanto alla doppia presunzione di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., il Tribunale ha valorizzato l’attualità e la permanenza del sodalizio, la stabile partecipazione del ricorrente e l’assenza di qualsiasi forma di distacco.

Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato. Il richiamo al principio dello scioglimento del cumulo giuridico è inconferente, perché quel principio vale nella fase di espiazione; lo stesso vale per i criteri fissati dalle Sezioni unite n. 1 del 26.02.1997 in materia di calcolo dei termini di custodia cautelare, riferiti a una ipotesi diversa. Infine, in presenza di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice non deve motivare sulla inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. Un. n. 20769 del 28.04.2016); l’ordinanza ha comunque motivato, formulando un giudizio prognostico negativo sull’osservanza di prescrizioni meno afflittive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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