Irreperibilità sopravvenuta del teste e utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali (Cass. pen. Sez. II n. 34962 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di letture dibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen., la sopravvenuta irreperibilità del teste è condizione necessaria ma non sufficiente: al dato, in sé neutro, della mancata reperibilità deve aggiungersi la valutazione degli elementi indicativi del carattere volontario o meno dell’allontanamento. La volontarietà dell’assenza, che rende operativo il divieto di art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., può derivare da qualsiasi libera scelta e non necessariamente dall’intenzione di sottrarsi al contraddittorio. L’imprevedibilità dell’evento che impedisce la ripetizione dell’atto va accertata secondo il criterio della prognosi postuma, con valutazione di ragionevolezza delle circostanze note o conoscibili al momento. Spetta al giudice escludere la riconducibilità dell’omessa presentazione del teste a una libera scelta dello stesso, svolgendo ogni possibile accertamento sulla causa dell’irreperibilità.
Il Fatto
La persona offesa di una rapina aggravata ex artt. 628, commi 2 e 3 n. 1, cod. pen., commessa nel 2017, non era stata reperita in vista dell’udienza dibattimentale del 9 ottobre 2024. Il Pubblico Ministero aveva dato atto di due verbali di vane ricerche e il Tribunale aveva acquisito, ex art. 512 cod. proc. pen., il verbale di denuncia e quello di individuazione fotografica, ponendoli a fondamento della condanna. Il ricorrente lamentava che l’assenza della persona offesa fosse imputabile a una scelta volontaria di sottrarsi all’esame, con conseguente violazione dell’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte ricostruisce l’iter delle notifiche alla persona offesa e rileva che i due verbali di vane ricerche attestano un’irreperibilità sopravvenuta rispetto al fatto, non prevedibile e non riconducibile a una scelta dell’interessato di sottrarsi al contraddittorio. L’utenza telefonica risultava inattiva e il soggetto non era più reperibile presso l’indirizzo di residenza, dove in passato aveva dimorato.
La lunga distanza tra il fatto e la celebrazione del processo spiega la perdita di reperibilità, senza che ciò integri una condotta elusiva. Le ricerche, esperite in due occasioni, non sono state contestate quanto a idoneità e adeguatezza, e il contatto con la persona offesa era stato in passato effettivo.
La Corte richiama il principio per cui, in tema di letture dibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen., l’imprevedibilità va accertata secondo il criterio della prognosi postuma, mediante l’ideale riproduzione della valutazione della parte interessata all’acquisizione, secondo canoni di ragionevolezza e alla luce delle circostanze allora note o conoscibili (Sez. V n. 11248 del 13.03.2025).
Sul carattere volontario dell’allontanamento, la Corte richiama Sez. III n. 3068 del 08.09.2016 e Sez. II n. 1945 del 22.12.2014, secondo cui la volontarietà dell’assenza può derivare da qualsiasi libera scelta, non necessariamente dall’intenzione di sottrarsi al contraddittorio, e Sez. V n. 13522 del 18.01.2017, che impone al giudice ogni possibile accertamento sulla causa dell’irreperibilità.
Nel caso concreto non risulta provato che la persona offesa si sia volontariamente sottratta alla deposizione, non essendole mai stato notificato un decreto di citazione a comparire come teste, né che si sia volontariamente resa irreperibile. L’affermazione contraria contenuta nel ricorso è priva di riscontro. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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