La cartella ex art. 36-bis è motivata senza dettaglio del calcolo di interessi e sanzioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 11127 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento che segue un atto impositivo già determinativo del quantum è congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, dal semplice richiamo dell’atto precedente e dalla quantificazione degli accessori. Se la cartella è il primo atto della pretesa per interessi, l’obbligo motivazionale è soddisfatto dall’indicazione dell’importo, della base normativa (anche desumibile per implicito) e della decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi o le modalità di calcolo. Nella liquidazione automatica ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, il criterio di calcolo degli interessi è predeterminato dall’art. 20 d.P.R. n. 602/1973; per le sanzioni è sufficiente il riferimento alla norma che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società una cartella di pagamento, relativa all’anno d’imposta 2008, a titolo di Ires, Iva e Irap, emessa a seguito di liquidazione automatica. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che annullava la sola ripresa a titolo di Irap, per la quale l’ufficio aveva già provveduto allo sgravio, rigettando le altre censure.
In sede di appello, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, accoglieva il gravame, ritenendo la cartella viziata da difetto di motivazione per non essere state specificate le modalità di calcolo di interessi e sanzioni. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 20 e 25 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 22281 del 2022. In particolare, è stato chiarito che la cartella successiva a un atto fiscale che abbia già determinato il debito di imposta e gli interessi è congruamente motivata dal riferimento all’atto precedente, indicazione che soddisfa l’obbligo ex art. 7 della l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e art. 3 della l. n. 241/1990.
Quando invece la cartella costituisce il primo atto della pretesa per interessi, la motivazione deve indicare l’importo richiesto, la base normativa, che può essere desunta anche dall’individuazione della tipologia di interessi o del tributo cui accedono, e la decorrenza. Non è invece necessaria la specificazione dei singoli saggi di interesse periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
Con specifico riferimento alla liquidazione automatica ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la Corte ha ribadito che il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato dalla legge e si risolve in una mera operazione matematica. Per le sanzioni, è sufficiente il richiamo alla norma che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione, da cui detti criteri sono desumibili.
La sentenza impugnata, che aveva annullato la cartella per la mancata specificazione delle singole aliquote applicate, è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’appello uniformandosi ai principi enunciati.
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Nota della Redazione
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