Compensazione delle spese illegittima per serialità del contenzioso e semplicità della questione (Cons. Stato n. 10017 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La serialità del contenzioso e l’assenza di particolari questioni di carattere giuridico non costituiscono ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite. Il giudice può derogare al principio di soccombenza solo nei casi tipici previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. — soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza — o in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, adeguatamente esternate in motivazione. Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’inadempimento al giudicato, l’amministrazione soccombente va condannata alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, la cui domanda sia stata riconosciuta fondata. La questione di lineare soluzione non integra l’ipotesi di assoluta novità che legittima la deroga.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per la riforma parziale della sentenza con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso per ottemperanza al giudicato della Corte d’appello di Roma, ma ha compensato le spese richiamando la «serialità del contenzioso» e l’«assenza di particolari questioni di carattere giuridico». Il giudicato da eseguire condannava l’amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado.

L’appellante censura il capo sulle spese per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., richiamati dall’art. 26 cod. proc. amm.: nel caso concreto non ricorrerebbero né la soccombenza reciproca, né la novità della questione, né il mutamento di giurisprudenza, e le ragioni addotte dal primo giudice non sarebbero riconducibili ad alcuna previsione di legge. Chiede quindi la condanna dell’amministrazione alle spese, non al di sotto dei minimi tariffari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato normativo dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno, e ricorda l’orientamento secondo cui ogni eccezione al principio della soccombenza può trovare ingresso purché sia adeguatamente esternata in motivazione, così da rendere comprensibile l’iter logico-giuridico e le valutazioni su cui si fonda, e purché impostata su argomentazioni coerenti con le coordinate normative (Cons. Stato, sez. III, n. 4275 del 2018).

Raffrontando tale regola con la decisione impugnata, il Consiglio di Stato rileva che le ragioni addotte dal TAR non sono riconducibili ai motivi che eccezionalmente consentono di derogare al generale principio di soccombenza. Non si versa in ipotesi di soccombenza reciproca, né le questioni trattate presentano i caratteri di novità e complessità: al contrario, lo stesso giudice di prime cure ne ha riconosciuto la sostanziale semplicità.

Il Collegio esclude anche una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza, che sola connota l’assoluta novità della questione. Si tratta infatti di questioni di lineare soluzione, afferenti a un giudizio di ottemperanza introdotto per l’inadempimento al giudicato da parte dell’amministrazione.

Da qui la conclusione: l’amministrazione, soccombente e in assenza di giusti motivi per derogare al principio della soccombenza, avrebbe dovuto essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, la cui domanda è stata riconosciuta fondata e meritevole di accoglimento. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, l’amministrazione è condannata alle spese del giudizio di ottemperanza; alla parte appellata sono poste le spese del grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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