Idoneità al servizio militare e sindacato sulla discrezionalità tecnica medico-legale (Cons. Stato n. 10017 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi delle commissioni mediche in materia di idoneità al servizio militare, espressione di discrezionalità tecnica, resta circoscritto ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, non potendo il giudicante sovrapporre il proprio convincimento a quello dell’organo tecnico. Il giudizio di inidoneità fondato sul principio di precauzione e sulla permanenza di fattori di rischio specifici non è censurabile quando la verificazione ne confermi la correttezza. La sentenza di primo grado che ometta di rilevare le puntuali contestazioni tecniche dell’amministrazione alle risultanze della verificazione è affetta da vizio motivazionale e da violazione del contraddittorio.
Il Fatto
Un militare della Guardia di Finanza impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento di inidoneità assoluta al servizio e il presupposto giudizio medico-legale di seconda istanza, che aveva diagnosticato esiti di sostituzione dell’aorta ascendente con protesi vascolare e risospensione della valvola aortica nativa. Il giudice di primo grado disponeva una verificazione, affidata al Centro Militare di Medicina Legale di Roma, che concludeva per l’idoneità al servizio di istituto, e su tale base accoglieva il ricorso.
L’amministrazione appellava, censurando la ritenuta mancata contestazione delle risultanze della verificazione e sostenendo l’incompatibilità della patologia con la specifica idoneità richiesta a un operatore munito di armamento individuale e di qualifiche di polizia. L’appellato eccepiva l’inammissibilità del gravame e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile per tardività la documentazione depositata dall’appellato oltre i termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., disponendone lo stralcio. Respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello — la reiterazione di censure già svolte in sede cautelare è irrilevante, contando la circostanziata critica alla motivazione della sentenza — i giudici rilevano il vizio motivazionale della decisione impugnata.
Il primo giudice aveva fondato l’accoglimento sugli esiti asseritamente non contestati della verificazione. In realtà l’amministrazione, tramite i propri organi tecnici, aveva depositato una relazione con ampi e puntuali rilievi alle conclusioni del verificatore. Poiché questi non aveva pre-condiviso la bozza con i consulenti di parte, non poteva applicarsi la giurisprudenza sul difetto di specifica motivazione del giudice che aderisce alle conclusioni del verificatore (richiamata Consiglio di Stato sez. V n. 3236/2025).
Nel merito dei motivi riproposti, il Consiglio ribadisce che il sindacato sui giudizi delle commissioni mediche è limitato al travisamento dei fatti e alla macroscopica illogicità (richiamate Cons. Stato sez. II n. 1786/2022 e n. 6796/2021). La verificazione disposta in appello conferma la correttezza del giudizio di inidoneità: permane una insufficienza mitralica lieve con aumento del rischio di aritmie maligne e morte cardiaca improvvisa, e la mancata plastica mitralica concorre a controindicare la ripresa del servizio operativo, che impone piena efficienza fisica.
Il Collegio condivide le conclusioni del verificatore sull’oggettiva permanenza dei fattori di rischio. I certificati di idoneità agonistica non scalfiscono il giudizio, poiché l’attività sportiva si svolge in ambiente protetto e interrompibile, diversamente dal servizio ove situazioni di grave stress psico-fisico non possono cessare ad libitum. Le osservazioni del consulente di parte sono respinte: la verificazione ben può divergere dalle consulenze di parte, ed è infondata la doglianza sull’assenza di uno specialista cardiologo, risultando la commissione composta anche da tale figura. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado rigettato, con condanna alle spese del doppio grado e di verificazione.
Nota della Redazione
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