Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 921 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., accerta l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto del docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con la relativa condanna pecuniaria a carico dell’Amministrazione. L’inerzia dell’Amministrazione, che non deduce l’avvenuto pagamento né eccepisce fatti estintivi o modificativi del credito, integra il presupposto dell’ottemperanza. Il Tribunale assegna all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta, con facoltà di delega, destinato a provvedere alla liquidazione e corresponsione delle somme con oneri a carico dell’Amministrazione stessa.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 1094/2024 del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 17.10.2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando l’Amministrazione a erogare l’importo di € 1.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione di quella sentenza, la condanna alle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. L’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la sentenza del giudice del lavoro dispone una condanna pecuniaria a carico dell’Amministrazione resistente, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronuncia all’Amministrazione debitrice.

Su questo presupposto il ricorso è stato ritenuto documentalmente fondato. L’Amministrazione, costituendosi, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito della ricorrente. L’inerzia così accertata integra il presupposto dell’ottemperanza.

Il Tribunale ha pertanto condannato l’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente in favore della ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia il Tribunale ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. L’organismo commissariale provvederà, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti, con oneri a carico dell’Amministrazione resistente, e dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, se dovuto, sarà determinato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Il deposito di atti e documenti dovrà avvenire esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Le spese di lite, liquidate in € 200,00 per compensi oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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