Compensazione spese e sgravio in autotutela: illegittimo l’annullamento tardivo (Cass. civ. Sez. V n. 8729 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, la cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato non comporta automaticamente la compensazione delle spese. Venuta meno, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2005, la compensazione ope legis già prevista dall’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice deve valutare complessivamente la lite secondo il criterio della soccombenza virtuale. La condanna alle spese non consegue necessariamente quando l’annullamento non dipenda da una manifesta illegittimità dell’atto sussistente sin dalla sua emanazione, potendo in tal caso configurare un comportamento conforme al principio di lealtà processuale, premiato con la compensazione. Quando invece l’atto era manifestamente illegittimo sin dall’origine, per la sua emanazione nei confronti di un soggetto non legittimato, e il giudice di merito ha escluso con accertamento di fatto la tempestività dello sgravio, la compensazione è illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali ragioni.
Il Fatto
La società di cui il contribuente era stato socio aveva maturato un debito tributario per IVA e altro, riferito all’anno 2007. L’Agenzia delle entrate aveva iscritto a ruolo il contribuente quale coobbligato solidale e aveva poi emesso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per il mancato pagamento. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla commissione tributaria provinciale, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, dopo lo sgravio disposto dall’Ufficio.
La commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, aveva posto le spese di entrambi i gradi a carico dell’Agenzia, liquidandole in complessivi euro 9.100, oltre accessori. Avverso tale statuizione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 15 e 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 96, comma 2, cod. proc. civ. L’Agenzia sostiene di aver verificato la qualifica del contribuente, risultata ancora socio accomandante dalla dichiarazione dei redditi, e di aver adottato lo sgravio appena ricevuto il parere della Direzione Regionale.
La Corte ritiene il motivo infondato. Il comma 3 dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevedeva la compensazione ope legis, ma tale ipotesi è venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2005, che ha dichiarato illegittimo il comma nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dalla definizione delle pendenze tributarie.
Quanto all’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve applicarsi il testo antecedente alla modifica del d.lgs. n. 156 del 2015, che richiama l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.l. n. 132 del 2014. Quest’ultima disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in ipotesi di estinzione per annullamento in autotutela, la compensazione è ammessa purché intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite (Cass. n. 3950 del 2017; Cass. n. 19947 del 2010). È stato anche precisato che alla cessazione della materia del contendere non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale, qualora l’annullamento non consegua a una manifesta illegittimità sin dall’emanazione, costituendo in tal caso un comportamento conforme all’art. 88 cod. proc. civ. (Cass. n. 22231 del 2011; Cass. n. 7273 del 2016).
Nel caso concreto il provvedimento annullato era manifestamente illegittimo sin dall’emanazione, essendo stato emesso nei confronti di un soggetto non legittimato. Ciò era sufficiente, per il principio della soccombenza virtuale e in mancanza di incertezze sulle questioni rilevanti, per condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese, non avendo la CTR individuato gravi ed eccezionali ragioni e avendo escluso la tempestività dello sgravio con accertamento di fatto insindacabile.
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è fondato: la CTR non ha indicato i parametri di quantificazione del compenso per il primo grado, liquidandolo al di sotto dei valori tariffari minimi senza motivare lo scostamento (Cass. n. 44040/2009; Cass. n. 12537/2019). Il terzo motivo resta assorbito. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato indicato il danno ulteriore subito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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