Espulsione dello straniero: il giudice di pace valuta l’inserimento sociale (Cass. civ. Sez. I n. 8726 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione del cittadino straniero, il divieto previsto dall’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale e va applicato anche nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione. Il giudice di pace, pertanto, non può qualificare l’espulsione come atto vincolato e sottrarsi a ogni valutazione sull’integrazione dello straniero. Deve invece verificare, alla luce dell’art. 8 C.E.D.U., se l’allontanamento comporti il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, esaminando la natura ed effettività dei legami familiari, la durata del soggiorno in Italia e l’esistenza di legami con il paese d’origine. In materia di espulsione deve essere riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Roma rigettava l’opposizione proposta da uno straniero avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Il giudice rilevava che la domanda di protezione internazionale dell’opponente era stata respinta sia dalla commissione territoriale sia in sede giudiziale. Riteneva inoltre di non poter valutare le condizioni familiari addotte, perché il decreto di espulsione è atto vincolato, da emettere al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 13, comma 2, T.U.I., mentre le valutazioni su integrazione sociale e attività lavorativa appartengono al procedimento di concessione o rinnovo del titolo di soggiorno.
Il ricorrente impugnava l’ordinanza in cassazione con due motivi. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si costituivano solo per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte prende le mosse dal secondo motivo, in applicazione del principio della ragione più liquida. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 18 d.lgs. n. 150/2011, 13, comma 2, lett. a), e 19, comma 1.1, T.U.I., in relazione agli artt. 8 C.E.D.U. e 117 Cost. Il Giudice di pace avrebbe erroneamente limitato la rilevanza dell’art. 8 C.E.D.U. alla sola fase di rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno.
Il motivo è fondato. Il giudice di merito ha escluso che in sede di opposizione si potessero valutare l’integrazione sociale, l’attività lavorativa e i requisiti di cui all’art. 5, comma 5, T.U.I., riservando tale apprezzamento al procedimento sul permesso di soggiorno. Per la Corte questa impostazione non è coerente con la propria giurisprudenza: il divieto di espulsione dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998 è norma protettiva di carattere generale, sicché il giudice di pace deve farvi riferimento anche nel giudizio di opposizione (Cass. n. 22508/2023, Cass. n. 14167/2023, Cass. n. 35653/2022).
Il giudice di pace doveva quindi verificare se l’allontanamento comportasse il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, esaminando la natura ed effettività dei legami familiari, la durata del soggiorno in Italia e l’esistenza di legami culturali e sociali con il paese d’origine. A fronte dell’allegazione del rischio per la vita privata — permanenza pluriennale con titolo di soggiorno, attività lavorativa regolare, abitazione condotta in locazione, assenza di legami affettivi, familiari, sociali e culturali con il paese d’origine — doveva compiersi una valutazione sull’effettivo inserimento sociale in Italia.
In materia di espulsione del cittadino straniero va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, in ossequio all’art. 8 C.E.D.U., e non soltanto alla vita familiare: assumono rilievo i legami sociali allegati sul territorio nazionale (Cass. n. 8724/2023, Cass. n. 19815/2022). Il provvedimento impugnato è dunque cassato, con rinvio al Giudice di pace di Roma.
Nota della Redazione
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