Motivazione apparente sulla responsabilità del promotore finanziario in concorso (Cass. civ. Sez. II n. 15752 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di illecito amministrativo sanzionato dalla CONSOB, il carattere marginale della condotta non esclude il concorso nell’illecito: una volta accertata la commissione dei fatti contestati, la sentenza che escluda la responsabilità del promotore finanziario deve dar conto della sua estraneità in termini di assenza di colpa rispetto alle singole operazioni, così come erano state effettuate. Non sono idonei a fondare l’esonero né il ruolo prevalente del compartecipe, né il comportamento dei clienti che abbiano scelto di agire solo contro quest’ultimo. La motivazione che, pur riconoscendo gli illeciti, attribuisca la responsabilità al solo compartecipe è affetta da motivazione apparente e da affermazioni inconciliabili, là dove non spieghi perché nessun rimprovero possa muoversi all’incolpata alla luce della diligenza richiesta al promotore iscritto nell’Albo unico.
Il Fatto
La CONSOB, con delibera del 2018 notificata nell’ottobre successivo, aveva disposto la radiazione di un’iscritta all’Albo unico dei consulenti finanziari, contestandole violazioni del Regolamento Intermediari per avere concorso con un altro soggetto nella distrazione di somme di alcuni clienti, nella richiesta e falsificazione di firme, nell’emissione di carte prepagate e nell’apertura di conti tecnici, nell’offerta fuori sede senza mandato e nel mancato rispetto degli obblighi identificativi.
L’interessata propose opposizione innanzi alla Corte d’Appello di Milano. Il giudice distrettuale accolse l’opposizione e annullò la delibera. Ritenne, infatti, che il ruolo della ricorrente fosse stato marginale, che il principale responsabile fosse il compartecipe e che del coinvolgimento della promotrice esistessero solo “mere tracce”. La CONSOB ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; l’interessata ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto l’eccezione di nullità della procura speciale, ribadendo che essa deve essere conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e in data successiva alla sentenza impugnata, mentre è irrilevante che sia anteriore alla redazione dell’atto.
Nel merito, il primo motivo è stato accolto con assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata presenta una motivazione apparente e affermazioni inconciliabili: da un lato accerta la commissione degli illeciti contestati nella delibera; dall’altro esclude la responsabilità dell’incolpata valorizzandone il “ruolo marginale”.
La Corte ha chiarito che la marginalità della condotta non esclude il concorso nell’illecito amministrativo. Il giudice di merito ha ancorato l’esonero a elementi estranei all’illecito, quali il comportamento dei clienti, che avevano querelato solo il compartecipe e avevano definito con lui le transazioni: circostanze che, al più, possono incidere sulla graduazione della sanzione.
Nessun rilievo, ha aggiunto la Corte, può attribuirsi al rilascio di procure generali al compartecipe, poiché la sentenza non ne spiega i limiti, né esclude la responsabilità della promotrice per distrazione di somme, operazioni non autorizzate e inosservanza degli obblighi identificativi.
La sentenza doveva dar conto dell’estraneità dell’incolpata in termini di assenza di colpa, poiché in tema di illecito amministrativo la norma pone una presunzione di colpa a carico di chi ha commesso il fatto. La buona fede rileva solo se l’errore è inevitabile e se il trasgressore ha fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto, con onere probatorio a suo carico. Il rigore è ancora maggiore nelle sanzioni CONSOB, in ragione della tutela del risparmiatore.
Il ricorso incidentale, che denunciava il superamento del termine di conclusione del procedimento, è stato invece rigettato. Il procedimento sanzionatorio sfugge alla legge n. 241/1990 ed è retto dalla legge n. 689/1981. Il termine del regolamento CONSOB è acceleratorio, non perentorio, e la data di ultimazione coincide con l’adozione della delibera, non con la sua comunicazione.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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