Procedimento disciplinare pubblico impiego, tardiva contestazione e diritto di difesa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8731 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la tardiva notifica della contestazione disciplinare rispetto alla data fissata per l’audizione a difesa non determina di per sé la nullità del procedimento disciplinare. La lesione del diritto di difesa deve essere allegata e provata dal dipendente, che può comunque segnalare la tardività, chiedere una nuova audizione o presentare giustificazioni scritte ai sensi dell’art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001. Il mancato collegamento in didattica a distanza integra assenza ingiustificata dal servizio, non essendo addebitabile al datore il malfunzionamento degli strumenti informatici che il dipendente non abbia tempestivamente segnalato. La sanzione irrogata è proporzionata alla condotta contestata.

Il Fatto

Un docente di ruolo di religione, in servizio presso un istituto scolastico, era stato destinatario di un licenziamento disciplinare per essersi assentato senza giustificazione per quattro giorni, non collegandosi alla piattaforma di didattica a distanza.

Il Tribunale aveva respinto la domanda di illegittimità del provvedimento e la Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la decisione. Il docente ricorreva quindi per cassazione, deducendo tre motivi di impugnazione. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che, una volta decorso il termine fissato per l’audizione a difesa a causa della tardiva notifica della contestazione, gli sarebbe stata preclusa ogni iniziativa difensiva. La Corte respinge la tesi: l’art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001 non rimette al datore di lavoro la fissazione di una nuova audizione in modo tale da far derivare dall’inerzia dell’amministrazione una nullità del procedimento. Il dipendente conserva la possibilità di segnalare la tardività, chiedere un nuovo incontro o depositare giustificazioni scritte.

La Corte territoriale aveva correttamente rilevato che il ricorrente non aveva né allegato né provato una irrimediabile compressione del diritto di difesa. Egli non si era attivato in alcuno dei modi consentiti, lasciando consumare il termine senza alcuna reazione difensiva.

Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili. Il ricorrente lamentava la mancata ammissione dei mezzi istruttori e una sostanziale inversione dell’onere della prova riguardo ai malfunzionamenti informatici. La Corte osserva che il giudizio di merito non deriva da un diniego istruttorio, ma dalla puntuale analisi degli elementi già acquisiti: l’informazione sulla nuova piattaforma fornita a tutti gli interessati, l’utilizzo del doppio nome di accesso, la mancata comunicazione di un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni urgenti e le registrazioni telefoniche intervenute solo tardivamente.

Tali elementi non erano stati oggetto di specifica censura, sicché le doglianze si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito. Il mancato collegamento in didattica a distanza equivale a assenza dal lavoro e non è addebitabile all’istituto datore, non risultando alcuna tempestiva segnalazione dei presunti malfunzionamenti. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *