Compensazione delle spese e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. III n. 28658 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza impone che soltanto la parte interamente vittoriosa non possa essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese. La valutazione sulla concessione o meno della compensazione, sul presupposto della soccombenza reciproca o di altre ragioni, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il sindacato di legittimità è limitato a una verifica “in negativo”: occorre accertare che non siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensazione, restando estranea a tale controllo la quantificazione delle spese, ove contenuta nei limiti tabellari.

Il Fatto

Una passeggera conveniva in giudizio una compagnia aerea chiedendo, in base alla Convenzione di Varsavia, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il ritardo di sei giorni con cui le era stato riconsegnato il bagaglio al termine di un viaggio aereo. Il giudice di pace accoglieva la domanda e condannava la società al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale e delle spese di lite.

Il tribunale, in accoglimento dell’appello della compagnia, riformava la pronuncia di primo grado, escludendo i presupposti del risarcimento del danno non patrimoniale e compensando le spese di entrambi i gradi. La società ricorreva allora per cassazione, lamentando la violazione delle norme sulle spese e il difetto di motivazione della statuizione di compensazione.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono ritenuti infondati. La Corte muove dalla natura della condanna alle spese: essa non trova fondamento in un credito risarcitorio, ma nella volontà del legislatore di evitare che le spese sostenute dalla parte vittoriosa gravino su di essa. Da qui l’individuazione della parte soccombenza quale soggetto tenuto all’onere, salvi i giusti motivi di cui all’art. 92 cod. proc. civ., applicazione di un principio di equità risalente nel tempo.

Sul piano del riparto, il principio della soccombenza vale nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota. Il sindacato della Corte è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato tale principio, ipotesi non verificatasi nel caso concreto; resta estranea al controllo la quantificazione delle spese, che non ecceda i limiti minimi e massimi delle tabelle vigenti (Cass. n. 11098 del 2024).

Quanto alla compensazione, la sua concessione sul presupposto della soccombenza reciproca o di altre ragioni rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dal giudizio di legittimità (Cass. n. 18128 del 2020; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017). Resta ferma la necessità di verificare che non siano addotte ragioni illogiche o erronee: il controllo si risolve, secondo la Corte costituzionale n. 157 del 2014, in una verifica “in negativo” (Cass. n. 21400 del 2021).

Nel caso di specie la motivazione esiste e non presenta profili di illogicità. La compensazione è stata disposta tenendo conto dell’accertamento della responsabilità della ricorrente per inadempimento e della difficoltà concreta di provare il danno non patrimoniale per ritardata restituzione del bagaglio. Benché sintetica, la motivazione consente di escludere che la compensazione abbia condotto a un esito contrario al principio di proporzionalità e in antitesi con gli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. n. 23592 del 2024). Il ricorso è dunque rigettato, senza liquidazione delle spese per la mancata attività difensiva dell’intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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