Gestore di vasca idromassaggio responsabile per il gioco della palla lesivo (Cass. civ. Sez. III n. 31614 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una vasca idromassaggio è titolare di un obbligo giuridico di protezione degli utenti, che si sostanzia nell’adozione delle misure necessarie a garantirne l’utilizzo in condizioni di sicurezza, anche impedendo comportamenti altrui oggettivamente inconciliabili con tale fruizione, quale il gioco della palla in prossimità della vasca. L’omissione di tale dovere, se addebitabile almeno a colpa, integra illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. non è invece configurabile quando il danno non sia causalmente ascrivibile alla cosa custodita, che resti semplice teatro del sinistro. La domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale riproposta in appello deve essere esaminata dal giudice di merito, a pena di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
La ricorrente, mentre si trovava in una vasca idromassaggio all’interno di una piscina comunale gestita da una società sportiva dilettantistica, veniva colpita al viso da una pallonata lanciata da ragazzi presenti nell’impianto, riportando lesioni personali al setto nasale. Per il ristoro dei danni citava in giudizio la società gestrice, che chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo integrata la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. e condannando la convenuta, con manleva della compagnia assicuratrice. La Corte di appello di Milano riformava integralmente la decisione, respingendo la domanda risarcitoria sotto ogni titolo: esclusa la custodia, negato l’illecito aquiliano e la responsabilità per i minori affidati. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. Per l’art. 2051 cod. civ. i presupposti della responsabilità sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Pacifica quest’ultima, la Corte si concentra sul nesso causale: la norma richiede che l’evento sia cagionato dalla cosa, senza necessità di sue qualità pericolose o intrinseche potenzialità dannose, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 20943 del 2022.
Tuttavia resta indispensabile un effettivo e concreto nesso di causa tra la res e il danno: la cosa deve inserirsi con efficacia causalmente rilevante nella serie che genera l’evento. Nella specie la vasca è stata solo l’occasionale teatro del sinistro, essendo causa unica ed esclusiva il lancio malaccorto della palla ad opera di altri utenti. La sentenza di merito è quindi conforme a diritto nel negare la fattispecie ex art. 2051 cod. civ.
È invece inammissibile il quarto motivo, con cui si imputa alla gestrice la responsabilità per i minori ex artt. 2047 e 2048 cod. civ.: la doglianza contrappone in modo assertivo un andamento fattuale diverso da quello accertato, non censurabile in sede di legittimità.
È fondato il terzo motivo. Perché una condotta omissiva generi responsabilità ex art. 2043 cod. civ. occorre un obbligo giuridico di impedire l’evento, nascente da legge, contratto o da una specifica situazione di tutela. La Corte territoriale ha errato nel circoscrivere la posizione di garanzia del gestore al solo rischio di annegamento: la vasca idromassaggio è per sua funzione destinata al rilassamento, non all’attività sportiva. Ne deriva un obbligo di protezione che impone di consentire la fruizione in sicurezza, anche impedendo a terzi di disturbare con il gioco della palla.
È parimenti fondato il quinto motivo: la ricorrente, vittoriosa in primo grado, aveva ritualmente riproposto in appello la domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale. La sentenza impugnata ha omesso di esaminarla, incorrendo nella denunciata omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. La Corte accoglie dunque il terzo e il quinto motivo, cassa con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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