Appello avverso ordinanza di incompetenza del giudice di pace (Cass. civ. Sez. III n. 28660 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche le decisioni sulla sola competenza rese dal giudice di pace sono soggette alla forma dell’ordinanza, per effetto dell’art. 279, primo comma, cod. proc. civ., applicabile ai procedimenti davanti al giudice onorario in forza degli artt. 281-bis e 311 cod. proc. civ.. Data la permanente vigenza dell’art. 46 cod. proc. civ., tale ordinanza è impugnabile con l’appello e non con il ricorso per cassazione: l’art. 339 cod. proc. civ. deve intendersi implicitamente modificato in tal senso, ancorché il suo testo faccia formale riferimento solo all’appellabilità delle sentenze. Il giudice di pace conserva dunque la possibilità di impugnare con l’appello la pronuncia sulla competenza, restando esclusa la ricorribilità immediata per cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente conveniva davanti al Giudice di Pace di Roma una compagnia aerea, chiedendo il risarcimento per il ritardo con cui era giunto all’aeroporto di destinazione finale, oltre alla compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE n. 261/04 e al rimborso di ulteriori voci di danno.

Il giudice adito, con ordinanza, si dichiarava territorialmente incompetente e indicava come competente il Giudice di Pace del luogo di residenza dell’attore. Il ricorrente impugnava quella ordinanza davanti al Tribunale, sostenendo la non inderogabilità del foro del consumatore e la sussistenza di una sede operativa stabile della compagnia in Roma. Il Tribunale dichiarava l’appello inammissibile, ritenendo l’ordinanza impugnabile soltanto per cassazione. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 42, 46 e 339 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la pronuncia sulla competenza, avendo contenuto sostanziale di sentenza per la statuizione sulle spese, è appellabile e non soggetta a regolamento di competenza.

La Corte ritiene il motivo fondato. Dopo la legge n. 69 del 2009 e l’introduzione, nel primo comma dell’art. 279 cod. proc. civ., della forma dell’ordinanza per la decisione sulla sola competenza, anche le decisioni di tal genere del giudice di pace debbono ritenersi soggette alla stessa forma. Ciò in forza dell’applicabilità della norma, per effetto dell’art. 281-bis cod. proc. civ., ai procedimenti davanti al tribunale monocratico e, di riflesso, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. civ., ai procedimenti davanti al giudice onorario.

Data la permanente vigenza dell’art. 46 cod. proc. civ., la relativa ordinanza deve intendersi impugnabile con l’appello: l’art. 339 cod. proc. civ., per le pronunce del giudice di pace, va considerato implicitamente modificato in tal senso, ancorché faccia formale riferimento solo all’appellabilità delle sentenze. Il Collegio richiama sul punto un consolidato indirizzo, da Sez. Un. n. 12542 del 1998 alle più recenti Cass. n. 9178 del 2024 e Cass. n. 34999 del 2021.

La sentenza impugnata ha disatteso tale principio dichiarando l’appello inammissibile. Se ne impone pertanto la cassazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame applicando il principio disatteso. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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