Compensazione delle spese e sindacato di legittimità sulla soccombenza reciproca (Cass. civ. Sez. III n. 2780 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Esula pertanto dal controllo di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella di concorso di altri giusti motivi, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. La domanda di restituzione formulata in modo meramente eventuale e priva di specifica indicazione dei fatti e del petitum non consente di ritenere fondata la censura di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.

Il Fatto

Una cliente ha agito in giudizio nei confronti di una società e dei relativi soci accomandatari per ottenere la restituzione di un importo che assumeva concesso a titolo di prestito e non integralmente restituito. In via riconvenzionale uno dei soci ha chiesto l’accertamento di un proprio credito di importo superiore.

Il Tribunale di Monza ha accolto la domanda principale e rigettato quella riconvenzionale. La Corte d’appello di Milano, in riforma, ha rigettato anche la domanda principale, compensando tra le parti le spese del doppio grado di merito. La società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la nullità parziale della sentenza d’appello per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto eventualmente versato all’attrice nelle more del giudizio di appello in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. La domanda di restituzione era formulata in termini meramente eventuali e privi di adeguata indicazione dei fatti allegati e dello stesso petitum; non possono ritenersi ammissibili domande fondate sulla mera possibilità, anche futura, della sussistenza di un credito. I ricorrenti, inoltre, non hanno richiamato in modo adeguato il contenuto dei propri atti difensivi d’appello né i documenti posti a base della domanda, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno censurato la compensazione delle spese di entrambi i gradi, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

La Corte ha giudicato il motivo infondato. I ricorrenti non hanno censurato il rilievo della sussistenza di una situazione di parziale soccombenza reciproca, che costituisce la ragione posta dalla corte d’appello a fondamento della statuizione e ragione di per sé sufficiente ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. Secondo il consolidato indirizzo richiamato — Sez. 6-3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017, Sez. 6-3, Ordinanza n. 14459 del 26/05/2021, tra le altre — il sindacato di legittimità è limitato a verificare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Poiché nella specie non è stata condannata al pagamento la parte integralmente vittoriosa, ma è stata disposta la compensazione in virtù della soccombenza reciproca non contestata, la decisione non viola gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Il ricorso è stato quindi rigettato, con atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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