Inammissibilità per genericità dei motivi e onere di allegazione (Cass. civ. n. 12117/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, l’intermediario è tenuto alla sola valutazione di appropriatezza, non anche a quella di adeguatezza. L’investitore che deduce l’omessa valutazione di appropriatezza ha l’onere di allegare e specificare le singole operazioni per le quali tale valutazione sarebbe mancata. Le questioni di nullità di clausole contrattuali non prospettate nei gradi di merito sono inammissibili in cassazione, ove la loro soluzione implichi accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
Il Fatto
L’investitore convenne in giudizio l’intermediario per sentir dichiarare la nullità di contratti finanziari (derivati) conclusi nel 2011, deducendo la violazione degli obblighi informativi e di valutazione dell’adeguatezza ex art. 21 TUF e Reg. Consob n. 16190/2007, nonché la nullità di alcune clausole contrattuali che attribuivano all’intermediario il potere di non eseguire le istruzioni del cliente. Il Tribunale rigettò le domande; la Corte d’Appello di Venezia confermò il rigetto, escludendo che per i derivati fosse dovuta la consulenza (e quindi la valutazione di adeguatezza), ritenendo sufficiente la valutazione di appropriatezza e rilevando che l’investitore non aveva specificato quali operazioni fossero state inappropriati. L’investitore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi; l’intermediario ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, che deducevano la nullità di clausole per immeritevolezza e violazione di norme imperative. La Corte ha rilevato che tali questioni non erano state sollevate nei gradi di merito e che il ricorrente non aveva indicato in quali specifici atti processuali le avesse proposte, come richiesto dal principio di autosufficienza. Ha precisato che le nullità contrattuali, pur rilevabili d’ufficio, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione quando il loro accertamento presupponga indagini di fatto non svolte dal giudice di merito.
Il terzo, quarto e quinto motivo, incentrati sull’interpretazione di clausole contrattuali e sulla violazione degli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob, sono stati giudicati inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte di appello aveva escluso che il rapporto di intermediazione sui derivati implicasse un servizio di consulenza, e quindi la banca era tenuta alla sola valutazione di appropriatezza, non a quella di adeguatezza. Le censure, invece, si basavano sulla premessa – errata e non condivisa dalla Corte territoriale – che la banca fosse obbligata alla consulenza e alla valutazione di adeguatezza per ogni operazione.
Il sesto e il settimo motivo, che deducevano l’inversione dell’onere probatorio e la violazione degli obblighi di profilazione, sono stati dichiarati inammissibili per genericità. La Corte ha richiamato il principio per cui è onere dell’investitore allegare l’inadempimento dell’intermediario e, quindi, specificare le singole operazioni per le quali la valutazione di appropriatezza sarebbe mancata. La Corte di appello aveva correttamente rilevato che l’investitore non aveva indicato quali prodotti fossero stati acquistati e quali non fossero appropriati al suo profilo. La mancata allegazione di tali fatti concreti rendeva la domanda generica e non consentiva di valutare l’inadempimento. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito.
Implicazioni Pratiche
- Onere di specifica allegazione delle operazioni: Nell’atto di citazione e nei motivi di appello, l’avvocato dell’investitore deve indicare analiticamente i singoli ordini di investimento per i quali si contesta la mancata o erronea valutazione di appropriatezza, non potendo limitarsi a una generica lamentela. La mancata specificazione rende la domanda inammissibile e preclude ogni ulteriore scrutinio.
- Inammissibilità di questioni nuove in cassazione: Le questioni di nullità di clausole contrattuali o di inefficacia negoziale non dedotte nei precedenti gradi di merito non possono essere sollevate per la prima volta in sede di legittimità, se il loro esame richiede accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, salvo che la parte ne dimostri la tempestiva proposizione indicando l’atto processuale che le contiene.
- Distinzione tra adeguatezza e appropriatezza: In presenza di servizi di investimento che non includono la consulenza (es. esecuzione di ordini o negoziazione in derivati), l’intermediario è soggetto al solo obbligo di valutazione di appropriatezza, non a quello di adeguatezza. L’avvocato deve quindi modulare le domande sulla base del servizio effettivamente prestato, evitando di invocare la violazione di obblighi non dovuti.
Nota della Redazione
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