IRBA: la legittimazione passiva al rimborso spetta all’Agenzia delle dogane (Cass. civ. Sez. 5 n. 9501 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), tributo regionale proprio derivato avente struttura analoga all’accisa, è un’imposta di natura erariale, il cui gettito è attribuito alle Regioni solo come mero trasferimento di risorse dallo Stato. Ne consegue che, per l’azione di rimborso dell’imposta indebitamente versata, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale organo amministrativo competente per l’accertamento e la riscossione del tributo, e non alla Regione, il cui ruolo è marginale e configurabile in termini di “mera tesoreria”. La mancata contestazione di tale difetto di legittimazione nei gradi di merito non comporta la formazione del giudicato implicito, trattandosi di vizio processuale che inficia un requisito fondamentale per la costituzione del rapporto processuale.
Il Fatto
La società contribuente proponeva istanza di rimborso dell’IRBA versata per gli anni 2019 e 2020, assumendo l’incompatibilità del tributo con la normativa unionale per assenza di finalità specifica. Il diniego opposto dalla Regione veniva impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado del Lazio, che accoglieva il ricorso. La Regione proponeva appello, rigettato dalla CGT di secondo grado, che disapplicava la clausola di salvezza di cui all’art. 1, comma 628, della legge n. 178/2020 per contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando la ricostruzione normativa, evidenzia che l’IRBA, istituita dall’art. 17 del d.lgs. n. 398/1990, è stata successivamente disciplinata dall’art. 3, comma 13, della legge n. 549/1995, che ha attribuito all’Agenzia delle dogane le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva del tributo. Tale assetto conferisce al prelievo natura erariale, essendo le Regioni mere beneficiarie del gettito, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale che qualifica l’IRBA tra i “tributi propri derivati”.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 7925 del 2019, secondo cui la decisione nel merito non comporta giudicato implicito sulla legittimazione ad agire se la questione non è stata sollevata dalle parti, e la più recente Sezioni Unite n. 24172 del 2025, che esclude tale regola per i vizi processuali che inficiano requisiti “fondanti” il processo, come il difetto di legitimatio ad causam. Tale difetto è pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nel merito, la Corte osserva che l’IRBA colpisce la vendita della benzina per autotrazione, divenendo esigibile nel momento di immissione al consumo del prodotto energetico. Il soggetto obbligato al versamento è il concessionario dell’impianto di distribuzione, che, in caso di pagamento indebito, è l’unico legittimato a richiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria competente, individuata nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, come stabilito dall’art. 3, comma 13, della legge n. 549/1995 per il rinvio alle disposizioni in materia di accisa sugli oli minerali.
Tale soluzione è supportata dall’assoluta marginalità del ruolo regionale nell’attuazione del tributo: le Regioni non hanno evidenza dei versamenti effettuati dai singoli contribuenti e svolgono una funzione di mera tesoreria nel trasferimento di risorse. La Corte conclude ritenendo che la fattispecie sia analoga a quella decisa con Cass. n. 21883 del 2024 per l’addizionale provinciale sulle accise, affermando la legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle dogane.
Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure, la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente, stante la carenza di legittimazione passiva della Regione Lazio.
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Nota della Redazione
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