Costi non inerenti e fatture soggettivamente inesistenti: inerenza sindacabile e onere della prova (Cass. civ. Sez. 5 n. 16410 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della deducibilità dei costi d’impresa, la verifica della loro inerenza all’attività imprenditoriale costituisce un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, il cui esito è censurabile in sede di legittimità solo per il vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e non anche per la sola mancata indicazione del luogo di consegna nel documento di trasporto. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura esclusivamente nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole legali, e non quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in tal caso si versa in un erroneo apprezzamento dell’esito della prova. Il motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, miri ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio è inammissibile.
Il Fatto
La società contribuente, attiva nel settore edile, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito d’impresa in relazione all’indebita deduzione di costi ritenuti non inerenti o non di competenza e all’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, aveva confermato la decisione. Avverso la sentenza d’appello, l’amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, articolato in tre distinte censure di violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato separatamente le tre censure proposte. La prima, relativa alla violazione dell’art. 109 t.u.i.r. per la riconosciuta deducibilità dei costi di acquisto di materiali, è stata ritenuta infondata. La sentenza impugnata aveva infatti valutato le ragioni dell’inerenza, ritenendo che la deducibilità non potesse essere esclusa per la sola mancata indicazione del luogo di destinazione nel documento di trasporto, essendo stata la veridicità dei costi dimostrata con precisi riferimenti alle opere realizzate per una società committente e rimasti incontestati. Tale valutazione costituisce un giudizio di fatto sull’inerenza, non sindacabile in sede di legittimità.
La seconda censura, relativa alla violazione dell’art. 93, comma 6, t.u.i.r. per l’omessa allegazione del prospetto delle rimanenze finali e la mancata valutazione sostitutiva della posta, è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e chiarezza. Il motivo non esplicitava il nesso logico tra l’omessa allegazione del prospetto e la qualificazione della posta come costo indeducibile, né riproduceva il contenuto dell’atto impositivo, apparendo indecifrabile il legame fra l’irregolarità formale e la pretesa rideterminazione, considerato che l’incremento delle rimanenze costituisce una componente positiva di reddito.
La terza censura, concernente la violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, è stata parimenti dichiarata inammissibile. La Corte ha richiamato il principio, costantemente affermato dai propri precedenti, secondo cui la violazione del precetto si configura solo nell’ipotesi di attribuzione dell’onere probatorio ad una parte diversa da quella gravata, non anche quando il giudice abbia errato nel ritenere assolto l’onere per un’incongrua valutazione delle prove, ipotesi che integra esclusivamente il vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. La ricorrente mirava, in realtà, ad ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dell’amministrazione finanziaria alla refusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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