Imposta sulle concessioni demaniali marittime regionali: presupposto e sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 3733 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto dell’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione, è integrato dal fatto oggettivo dell’occupazione e dell’uso assentiti, indipendentemente dall’Autorità cui compete il rilascio della concessione. La disciplina regionale di attuazione, che si conformi alla legge n. 281/1970, non viola la riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost., essendo gli elementi costitutivi della fattispecie predeterminati dalla fonte statale. Le circolari ministeriali non costituiscono fonte di diritti e obblighi: la loro erronea interpretazione non esonera dall’obbligazione tributaria, ma esclude l’irrogazione delle sanzioni in virtù del principio di tutela dell’affidamento. La legge regionale n. 77/2012 non ha efficacia retroattiva né natura interpretativa della previgente disciplina.
Il Fatto
Una società concessionaria di beni demaniali marittimi impugnava tre avvisi di accertamento emessi dalla Regione Toscana per l’imposta regionale sulle concessioni statali dovuta per gli anni 2010 e 2011. La Commissione tributaria provinciale aveva disatteso l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 827/19, aveva rigettato l’appello, confermando integralmente la decisione di primo grado.
La società ricorreva quindi per cassazione con cinque motivi, deducendo l’omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, la violazione della legge n. 281/1970 e della normativa regionale di attuazione, il contrasto con gli artt. 3, 23, 53, 117 e 119 Cost. e l’illegittimità dell’esercizio del potere di accertamento e di riscossione da parte della Regione. La Regione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. La legge n. 281/1970, art. 2, individua il presupposto impositivo nell’occupazione e nell’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, escludendo solo le grandi derivazioni di acque pubbliche. La legislazione regionale toscana si è conformata a tale modello, individuando soggetti passivi, base imponibile e aliquota massima.
Su questa base il Collegio ribadisce un orientamento consolidato: il presupposto impositivo è integrato dal fatto oggettivo dell’occupazione e dell’uso assentiti dei beni demaniali, a prescindere dall’Autorità cui compete il rilascio della concessione. La devoluzione alle Regioni e alle Autorità portuali di funzioni amministrative in materia di rilascio delle concessioni non è idonea a far venir meno quel presupposto.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 23 Cost., la Corte osserva che la riserva di legge è relativa e richiede solo che la fonte primaria fissi criteri direttivi e linee generali. Nel caso di specie la legge statale individua presupposto, soggetti passivi, base imponibile e aliquota massima, mentre il d.l. n. 400/1993, convertito in legge n. 494/1993, detta i criteri di determinazione dei canoni. L’intervento integrativo dell’amministrazione è pertanto circoscritto e conforme ai principi elaborati dalla Corte costituzionale.
La Corte esclude poi che la legge regionale n. 77/2012 abbia efficacia retroattiva o natura di interpretazione autentica: essa è stata adottata in attuazione del d.lgs. n. 68/2011, art. 8, che ha trasformato il tributo da derivato in proprio regionale dal 1° gennaio 2013. La previgente natura di tributo derivato imponeva alle Regioni di non modificare aliquote né disporre esenzioni se non nei limiti fissati dalla legislazione statale.
Quanto al regime sanzionatorio, la Corte accoglie il profilo di censura. La situazione di incertezza interpretativa ingenerata da atti di prassi dell’Amministrazione finanziaria, che per lungo tempo avevano escluso dall’ambito applicativo dell’imposta le concessioni demaniali marittime rientranti nelle Autorità portuali, non influisce sulla debenza del tributo, ma deve essere valutata ai fini dell’esclusione delle sanzioni ai sensi dell’art. 10 della legge n. 212/2000. La sentenza è pertanto cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con dichiarazione di non debenza delle sanzioni applicate.
Nota della Redazione
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