Compensi avvocato: nullità se decide il monocratico invece del collegio (Cass. civ. Sez. II n. 26812 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di liquidazione dei compensi professionali dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili, disciplinato dall’art. 14 d.lgs. 150/2011, la causa deve essere non solo trattata ma anche decisa dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per i soli incombenti istruttori. È pertanto affetta da nullità l’ordinanza che sia stata pronunciata in composizione monocratica, per violazione della norma sul rito sommario speciale, da qualificare come vizio ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. Il provvedimento che definisce il procedimento è immediatamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., stante la previsione di inappellabilità posta dall’art. 14, comma 4, d.lgs. 150/2011 nel testo previgente al d.lgs. 149/2012, applicabile ratione temporis.
Il Fatto
Un avvocato proponeva ricorso al Tribunale di Nola, ai sensi dell’art. 28 legge 794/1942 come modificato dall’art. 14 d.lgs. 150/2011, per ottenere il pagamento dei compensi maturati per la difesa in un giudizio civile di impugnazione di cartella esattoriale. Il Presidente istruttore accoglieva la domanda con ordinanza depositata il 22-3-2021, liquidando la somma richiesta.
Il cliente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi. La controparte ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, sul presupposto che si trattasse di ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-ter cod. proc. civ. e quindi appellabile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità. Ha rilevato che il ricorso immediato per cassazione è ammissibile, in quanto proposto ex art. 111 Cost. a fronte della previsione di inappellabilità dettata dall’art. 14, comma 4, d.lgs. 150/2011 nella formulazione previgente al d.lgs. 149/2012, applicabile alla fattispecie.
La Corte ha ricostruito la natura della causa consultando il ricorso introduttivo, accessibile trattandosi di questione processuale. Da esso emergeva che la domanda riguardava compensi per prestazioni giudiziali civili e che le prestazioni stragiudiziali erano inscindibilmente connesse con la difesa in giudizio. Il giudizio era quindi assoggettato al rito speciale dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, come confermato dal consolidato orientamento della sezione (richiamate Cass. Sez. II n. 19228 del 2024, Cass. Sez. II n. 8255 del 2024 e Cass. Sez. II n. 25543 del 2023).
Osserva inoltre il Collegio che nessun provvedimento aveva manifestato la volontà del giudicante di applicare il rito ordinario. Gli elementi risultanti dal ricorso e l’assenza di una diversa manifestazione di volontà avevano ingenerato nella parte la convinzione di trovarsi dinanzi a un provvedimento immediatamente ricorribile. In tal senso opera il principio dell’apparenza, già delineato dalle Sezioni Unite n. 390 del 2011, richiamato per ritenere l’ordinanza esclusivamente ricorribile per cassazione, secondo Cass. Sez. II n. 4904 del 2018.
Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato fondato, con assorbimento degli altri. La censura, qualificata come vizio ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., riguardava la composizione dell’organo giudicante. La Corte ha richiamato un orientamento consolidato (Cass. Sez. II n. 23259 del 2019, Cass. Sez. II n. 13856 del 2022 e, nello stesso senso, Cass. Sez. II n. 29929 del 2023, Cass. Sez. II n. 23862 del 2024 e Cass. Sez. II n. 3034 del 2025): le controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati sono decise in composizione collegiale, con conseguente nullità della sentenza monocratica.
Poiché nella fattispecie trattazione e decisione erano state eseguite dal presidente istruttore e non dal collegio, la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Nola in composizione collegiale, nella persona di diversi magistrati, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385, comma 3, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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