Rito Fornero unica fase cognizione piena termine breve reclamo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22734 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudizio di primo grado sia stato trattato secondo il rito speciale previsto dalla legge n. 92/2012 (c.d. Fornero), l’impugnazione della sentenza segue il regime proprio di quel rito, con il conseguente termine breve di reclamo, e non quello ordinario di appello. Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile opera il principio della c.d. ultrattività del rito, quale specificazione del più generale principio di apparenza: rileva in via esclusiva la qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice, e dunque il rito in concreto seguito. Il regime conseguente si applica anche qualora quel rito sia, in ipotesi, giuridicamente errato. La circostanza che il giudizio si sia concluso con sentenza all’esito di una unica fase a cognizione piena non lo sottrae al regime di impugnazione del rito speciale.
Il Fatto
La società datrice di lavoro proponeva ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. davanti al Tribunale per far accertare la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore. Quest’ultimo, a sua volta, adiva il medesimo Tribunale con ricorso ai sensi della legge n. 92/2012 per impugnare il licenziamento, deducendo la genericità della prima contestazione disciplinare, la tardività della seconda e l’insussistenza degli addebiti. Il Tribunale riuniva i due giudizi e, quanto al ricorso della società, disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale.
All’esito, con sentenza della prima fase, il Tribunale rigettava la domanda della società, accoglieva l’impugnazione del lavoratore e accordava la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, quarto comma, legge n. 300/1970. La società proponeva gravame, che la Corte d’Appello dichiarava inammissibile perché tardivo. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la società lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 58, legge n. 92/2012, 327 e 434 cod. proc. civ., sostenendo che il giudizio di primo grado si era svolto secondo il rito ordinario, con conseguente applicazione del termine lungo di sei mesi in mancanza di notificazione della sentenza.
Il motivo è infondato. La Corte rileva che il Tribunale, contrariamente all’assunto della ricorrente, ha trattato il giudizio secondo il rito speciale, tanto da disporne il mutamento con riguardo al ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. Ne deriva che il regime di impugnazione è quello proprio del rito speciale Fornero.
La ricorrente non si confronta con la specifica motivazione della Corte territoriale, che ha evidenziato come, a scioglimento della riserva, il Tribunale avesse richiamato espressamente il rito Fornero e, in sentenza, avesse richiamato Cass. n. 15976/2017, secondo cui il predetto rito può concludersi con sentenza all’esito di una unica fase qualora questa si sia svolta a cognizione piena. Tale evenienza è stata ritenuta sussistente sul presupposto che la cognizione piena fosse già stata assicurata nel procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. promosso dal lavoratore, sviluppatosi con reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. e conclusosi con ordinanza cautelare di reintegrazione.
Trova quindi applicazione il principio della c.d. ultrattività del rito, che, quale specificazione del principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione deve avvenire in base al criterio dell’apparenza, impone di tenere conto esclusivamente del rito in concreto seguito dal giudice nella sua decisione, anche ove quel rito fosse, in ipotesi, giuridicamente errato, come affermato da Cass. ord. n. 20705/2018 e Cass. ord. n. 19993/2021. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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