Compensi avvocato e prededuzione estranei al rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011 (Cass. civ. Sez. I n. 11405 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, richiamato dall’art. 28 della l. n. 794/1942, è utilizzabile esclusivamente per la determinazione del compenso dovuto all’avvocato nei confronti del proprio cliente, cioè per le controversie relative all’an e al quantum del credito professionale. Resta pertanto estranea a tale rito, e non può esservi ricondotta, la domanda che non investa l’esistenza o l’ammontare del credito, ma solo la sua prededuzione, cioè la precedenza rispetto agli altri debiti della società committente. Ne consegue l’inammissibilità della domanda così introdotta e, per l’effetto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione che a quella scelta processuale abbia dato seguito. Il giudice d’impugnazione, investito dalla parte soccombente sul merito, conserva il potere e il dovere di rilevare d’ufficio l’inammissibilità della domanda, pur in assenza di censura incidentale della parte vittoriosa sul merito.
Il Fatto
Un avvocato ha proposto ricorso alla corte d’appello a norma dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 per sentir accertare di essere creditore di una società in liquidazione e in concordato preventivo, per compensi professionali maturati in giudizi svolti per conto della committente, e per sentirla condannare al pagamento della somma richiesta in prededuzione, senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice delegato.
La corte d’appello ha rigettato la domanda. Ha ritenuto che l’importo indicato nella proposta e nel piano di concordato per spese e compensi di periti e legali costituisca un limite inderogabile per la categoria delle spese di procedura e degli altri costi prededucibili, e che il fondo fosse già esaurito dai pagamenti effettuati in favore del medesimo professionista. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza per due motivi: la violazione delle norme sul concordato e sul pagamento in prededuzione; l’omessa pronuncia sulla domanda implicita di condanna alla minor somma residua del fondo. Gli intimati non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, al pari della domanda introduttiva del giudizio di merito, e cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ. Il percorso argomentativo non attiene al merito della prededuzione, ma alla corretta individuazione del rito applicabile.
Muovendo dal disposto dell’art. 28 della l. n. 794/1942, la Corte rileva che la norma, nel riferirsi alla liquidazione di spese, onorari e diritti spettanti all’avvocato per la prestazione resa al proprio cliente, disciplina esclusivamente la determinazione del compenso dovuto al professionista. La controversia introdotta ai sensi di quella disposizione, anche in via monitoria, resta assoggettata al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 anche quando il cliente contesti l’esistenza del rapporto o, in genere, l’an debeatur.
Il perimetro del rito speciale si amplia soltanto se il convenuto introduce una domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale non eccedente la competenza del giudice adito. In tal caso si distingue: rito sommario, se la domanda si presta a istruttoria sommaria; rito ordinario a cognizione piena, previa separazione, in caso contrario. Se invece la domanda del cliente esorbita dalla competenza, operano gli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ., con eventuale spostamento della competenza ai sensi dell’art. 14.
Nel caso concreto, il giudice di merito ha trattato e deciso soltanto la questione relativa alla natura prededucibile del credito, negandone i presupposti, mentre esistenza e quantità del credito azionato non sono state oggetto di contestazione. La domanda, in quanto volta esclusivamente al riconoscimento della prededuzione, è dunque estranea all’art. 28 della l. n. 794/1942 e non poteva essere ricondotta alla disciplina dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011: quest’ultima riguarda l’accertamento dell’an e del quantum del credito dell’avvocato, non la sua graduazione rispetto agli altri debiti della società committente.
Da qui l’inammissibilità del ricorso originario, che ha utilizzato un procedimento concernente la determinazione del compenso per accertare la precedenza di un credito professionale rimasto indiscusso per esistenza e ammontare, e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione. La Corte richiama sul punto Cass. n. 1382 del 2024 e, quanto al potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio l’inammissibilità non dichiarata in primo grado, Cass. n. 7941 del 2020. Nulla per le spese, in difetto di costituzione degli intimati, con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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