Divisione ereditaria: prova della comproprietà, non servono i titoli se non contestata (Cass. civ. Sez. II n. 12660 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria il giudice è tenuto a verificare l’effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti, preferibilmente mediante l’acquisizione dei titoli di provenienza e della documentazione ipo-catastale. Tale prova, tuttavia, non deve essere rigorosa come nell’azione di rivendicazione o di mero accertamento della proprietà, perché non si tratta di accertare la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa. Ove i convenuti non contestino l’appartenenza dei beni e le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio non lascino dubbi o incertezze sulla titolarità, il giudice può ritenere provata la situazione di comproprietà, anche ricorrendo a prove indiziarie. Il rischio di una divisione tra parti non legittimate trova tutela sul piano processuale mediante l’opposizione di terzo. Il giudice di merito che rigetti la domanda per la sola mancanza dei titoli e della certificazione ipo-catastale viola i principi in tema di prova della comproprietà.
Il Fatto
Il ricorso trae origine da una domanda di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto i beni relitti di una de cuius, proposta dagli eredi nei confronti di un altro coerede innanzi al Tribunale di Salerno. Il convenuto si costituì e, con domanda riconvenzionale, chiese l’accertamento di un accordo sulla attribuzione di un immobile e di un locale autorimessa.
Nel corso del giudizio furono disposte due CTU, anche a seguito del decesso di uno degli attori. Il Tribunale rigettò sia la domanda principale sia quella riconvenzionale, ritenendo che le parti non avessero provato la titolarità dei beni per mancata produzione del titolo di acquisto del dante causa e della certificazione ipo-catastale. La Corte d’Appello di Salerno rigettò l’appello, negando la rimessione in termini per la produzione documentale in sede di appello e qualificando la prova della comproprietà come fatto costitutivo della domanda. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della natura della prova richiesta nel giudizio di divisione. Il ricorrente sosteneva che la mancata produzione del titolo e della certificazione ipo-catastale non impedisse lo scioglimento della comunione ex art. 713 cod. civ., domanda concordemente avanzata da tutte le parti, e che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare improcedibile, e non rigettare, la domanda.
La Corte ricostruisce il principio secondo cui, nella divisione giudiziale, i condividenti devono fornire la prova della comproprietà, ma tale prova non è così rigorosa come nell’azione di rivendicazione. Con la divisione si opera la trasformazione dell’oggetto del diritto di ciascuno da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza alcun atto di cessione o di alienazione tra i condividenti.
Il giudice è tenuto a verificare la titolarità del diritto di comproprietà, preferibilmente con i titoli di provenienza e la documentazione ipo-catastale, utile a controllare eventuali modifiche del regime proprietario. Tuttavia, richiamando Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023 e Cass. n. 21716/2020, la Corte afferma che, ove i convenuti non contestino l’appartenenza dei beni e le indagini del consulente tecnico d’ufficio non emergano dubbi, il giudice può ritenere provata la comproprietà, ricorrendo anche a prove indiziarie. Il rischio di divisione tra non legittimati è tutelato dall’opposizione di terzo.
Nel caso di specie, non solo la proprietà non era contestata, ma nel giudizio di primo grado erano state effettuate due CTU per accertare il titolo di provenienza. La Corte d’appello, quindi, non si è uniformata a tali principi, rigettando erroneamente la domanda per carenza di prova. Il primo motivo è accolto, con assorbimento del secondo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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