Compensi a commissioni di concorso interne: cumulo dei limiti di spesa (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 23 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
I limiti di spesa previsti dall’art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006 e dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 hanno natura cogente e inderogabile e non tollerano eccezioni, salvo espressa previsione di rango primario. Il limite delle “risorse disponibili” richiamato dall’art. 3, comma 13, della legge n. 56/2019, dall’art. 18 del d.P.R. n. 487/1994 e dall’art. 2, comma 1, della l.r. Sardegna n. 1/2023 non costituisce un nuovo e unico limite in materia di compensi alle commissioni di concorso, ma un limite ulteriore, che si aggiunge a quelli esistenti nel rispettivo ambito di applicazione. L’autonomia finanziaria dell’ente, riconosciuta dall’art. 119 Cost., non consente di prescindere dai vincoli economici e finanziari e non legittima interpretazioni additive o derogatorie delle norme di contenimento.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha rivolto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito riguarda i compensi spettanti ai componenti interni delle commissioni di concorso e ai membri dei comitati di vigilanza dipendenti dell’ente.
L’ente chiede se tali compensi, previsti dall’art. 18 del d.P.R. n. 487/1994, in precedenza dall’art. 3, comma 13, della legge n. 56/2019, quantificati dal d.P.C.M. 24 aprile 2020 e riconosciuti a tutte le pubbliche amministrazioni della Sardegna dall’art. 2, comma 1, della l.r. n. 1/2023, siano assoggettabili a entrambi i limiti di spesa indicati dall’art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006 e dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, o al solo primo, con maggiore autonomia allocativa.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo essa è ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. Sotto il profilo oggettivo, la questione attiene alla corretta interpretazione di limiti di spesa posti in funzione di coordinamento della finanza pubblica, con finalità di contenimento e riflessi sugli equilibri di bilancio, e rientra quindi nella materia della contabilità pubblica in accezione dinamica.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 3, comma 13, della legge n. 56/2019 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l’aggiornamento dei compensi per presidenti, membri e segretari delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, prevedendo che si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri. Il d.P.C.M. 24 aprile 2020 ha dato attuazione alla norma, consentendo a regioni ed enti locali di recepirne i contenuti, come ha fatto la Regione Sardegna con la l.r. n. 1/2023, che ha esteso l’applicazione del decreto a tutte le amministrazioni regionali nell’ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci. Il quadro si completa con l’art. 18 del d.P.R. n. 487/1994, che richiama il provvedimento di cui all’art. 3, comma 13, e ne estende l’applicazione, nei limiti delle risorse disponibili, alle commissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi da regioni ed enti locali.
Passando al quesito, la Sezione ricorda che i limiti di spesa richiamati dall’ente non sono suscettibili, in via di principio, di eccezioni, trattandosi di norme di contenimento della spesa per il personale e per il trattamento accessorio aventi natura cogente e inderogabile. Esse sono derogabili solo da espressa previsione di legge e le fattispecie derogatorie devono trovare fondamento in norme di rango primario. Ne discende che la previsione del limite delle “risorse disponibili” non può essere considerata come nuovo e unico limite in materia di compensi alle commissioni di concorso, ma come limite ulteriore che si aggiunge a quelli preesistenti, ciascuno nel rispettivo ambito di applicazione, senza che la normativa in esame vi apporti deroga alcuna.
La Corte sottolinea che l’autonomia finanziaria dell’ente, riconosciuta dall’art. 119, comma 1, Cost. nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci, non può tradursi in una gestione che prescinda dai vincoli economici e finanziari. Le norme vanno lette secondo il principio di interpretazione letterale e teleologica dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, privilegiando soluzioni aderenti al tenore letterale rispetto a interpretazioni additive o derogatorie.
Sotto altro profilo, la Sezione dichiara estranea al parere la qualificazione del compenso per i membri interni. La materia del trattamento fondamentale e accessorio trova disciplina nella contrattazione collettiva e si pone fuori dal perimetro della contabilità pubblica idoneo a radicare la competenza consultiva della Corte. Non è quindi possibile interpretare in questa sede norme dei contratti collettivi né invadere la discrezionalità gestoria dell’ente. Resta fermo che devono essere osservati i vincoli specifici di spesa, inderogabili nel relativo perimetro di applicazione e cumulativi rispetto al limite generale.
Nota della Redazione
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