Contribuzione figurativa per invalidi: rileva la data della domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 330 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’invalidità superiore al 74 per cento, richiesto dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa, va accertato con riferimento alla data della domanda amministrativa e non a quella della decisione. Il giudice contabile può fondare l’accoglimento sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che accerti il grado di invalidità e la sua sussistenza già al momento della domanda. La valutazione del consulente, se analitica in relazione alle singole infermità, logicamente coerente e completa, è condivisibile e il giudice non è tenuto a discostarsene in assenza di elementi contrari. Le spese sono compensate in ragione della valenza tecnico-sanitaria della controversia.
Il Fatto
La ricorrente, infermiera presso una ASL, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa prevista dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, riservata agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74 per cento. La Commissione medica di prima istanza aveva riconosciuto un’invalidità del 67 per cento; la lavoratrice ha sostenuto che le proprie patologie comportavano un’invalidità superiore al 74 per cento e ha presentato domanda amministrativa il 21 ottobre 2020, reiterata nel dicembre 2021.
Dopo il rinnovo della notificazione del ricorso, disposto con ordinanza, l’Istituto previdenziale si è costituito tardivamente, chiedendo l’improcedibilità della domanda e, nel merito, il rigetto del ricorso. Disposta consulenza tecnica d’ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’accertamento di una percentuale di invalidità superiore a quella già acclarata in sede amministrativa, ai fini dei benefici previsti dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000. La norma riconosce agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata accertata un’invalidità superiore al 74 per cento, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, entro il limite massimo di cinque anni.
Trattandosi di questione che involge elementi tecnici della scienza medica, il giudice ha disposto CTU ai sensi dell’art. 166 c.g.c. Il Collegio medico ha valutato la documentazione e sottoposto la ricorrente a visita collegiale, accertando la sussistenza delle patologie già riconosciute nel 2021 e una percentuale di invalidità maggiore, pari all’80 per cento, con applicazione della formula di Balthazard e previo inquadramento medico di ogni singola patologia.
Il consulente ha ritenuto che il complesso delle infermità, nella misura dell’80 per cento, fosse già presente alla data della domanda amministrativa e tuttora sussistente in maniera incrementale. Il giudice ha giudicato la relazione peritale correttamente motivata, puntualmente analitica e logicamente coerente, condividendone le conclusioni.
Il Decidente ha pertanto dichiarato sussistente il requisito dello stato di invalidità superiore al 74 per cento, nel caso specifico pari all’80 per cento, ai fini dell’attribuzione della contribuzione figurativa, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 21 ottobre 2020. Il ricorso è stato accolto, con compensazione delle spese in considerazione della valenza tecnico-sanitaria della controversia e nulla per le spese di giustizio stante la gratuità del procedimento.
Nota della Redazione
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