Servitù coattiva di passaggio: esenzione del cortile è criterio di scelta (Cass. civ. Sez. II n. 8660 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di servitù di passaggio coattiva, l’esenzione prevista dall’art. 1051, quarto comma, cod. civ. per le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti non configura un’esenzione assoluta, ma un semplice criterio di scelta tra più fondi, applicabile solo quando l’interclusione sia eliminabile attraverso percorsi alternativi. Tale criterio cede quando il suo rispetto comporterebbe l’interclusione assoluta del fondo dominante, con conseguenze più pregiudizievoli del disagio arrecato al fondo servente. La determinazione delle modalità di esercizio della servitù rientra nelle attribuzioni del giudice di merito, che sceglie tra le ipotesi del consulente tecnico rispettando i criteri legali e la regola del minimo mezzo. Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere dedotto quando il giudice abbia complessivamente e convincentemente apprezzato le risultanze istruttorie.
Il Fatto
Un privato, titolare di un permesso di costruire, conveniva in giudizio il Comune e un Condominio per ottenere la costituzione coattiva di una servitù di passaggio, pedonale e carrabile, a carico dell’area condominiale, lamentando l’interclusione del proprio lotto e l’impossibilità di accedervi con mezzi meccanici. Nel giudizio intervenivano altri soggetti, tra cui la società elettrica, che chiedeva a sua volta una servitù di elettrodotto.
Il Tribunale accertava l’interclusione con sentenza non definitiva e, con successiva pronuncia, costituiva la servitù. La Corte d’Appello rigettava il gravame del Condominio. Quest’ultimo ricorreva per cassazione deducendo la motivazione apparente e l’omesso esame di percorsi alternativi, oltre all’errata determinazione dell’indennità.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge la richiesta di riunione con altro ricorso, per la diversità delle decisioni impugnate e la non coincidenza delle parti. Nel merito, il primo motivo è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Quanto all’omesso esame, la Corte rileva che opera la preclusione dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. in ipotesi di doppia conforme. Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, il “fatto” ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è solo un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, non una questione o una mera ipotesi alternativa (richiamate Cass. Sez. I n. 17761 del 2016 e Cass. Sez. V n. 2805 del 2011).
La Corte d’Appello aveva valutato tutte le soluzioni prospettate, scartando le ipotesi Est e Ovest per i rilevanti dislivelli e pendenze e scegliendo il percorso più breve, comune a entrambe le ipotesi praticabili quanto ad aggravio per il fondo servente. Nessun profilo di omesso esame è quindi ravvisabile.
Sull’esenzione del cortile, la Corte ribadisce che l’art. 1051, quarto comma, cod. civ. non prevede un’esenzione assoluta ma un criterio di scelta (richiamate Cass. Sez. II n. 12340 del 2008, n. 19482 del 2011 e n. 14102 del 2012). La norma non si applica quando l’interclusione non sarebbe eliminabile (richiamate Cass. Sez. II n. 6814 del 1988 e altre conformi).
Le modalità di esercizio rientrano nelle attribuzioni del giudice di merito, che sceglie tra le ipotesi del consulente nel rispetto della regola del minimo mezzo (Cass. Sez. II n. 17940 del 2020). Il secondo motivo, sull’indennità, è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato quando e con quale strumento la questione del maggior danno sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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